16112024Headline:

Rinnovato il contratto del settore credito

Conferme e cambiamenti nel nuovo accordo nazionale per i bancari

bancaDopo quello del commercio, siglato anche l’accordo di rinnovo del Contratto Nazionale del credito. Un risultato positivo che ribadisce con forza il valore della categoria dei bancari.

L’accordo è stato sottoscritto tra Abi e Organizzazioni sindacali (Dircredito-Fd, Fabi, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub, Ugl Credito, Uilca E Unisin). L’accordo, prima di essere efficace, dovrà essere approvato dalle lavoratrici e dai lavoratori.

Sono sei gli aspetti che caratterizzano l’accordo: sociale, nuova normativa sul lavoro, inquadramenti, attività commerciali, conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, trattamento economico.

Il rinnovo del contratto prevede di ridurre la penalizzazione del salario di ingresso per i neo assunti dal 18 al 10%, con riconoscimento di tale previsione anche per il personale già in servizio alla data di sottoscrizione dell’accordo attraverso il Fondo per l’Occupazione. Viene inoltre confermato il Fondo per l’Occupazione fino al 31 dicembre 2018 e le modalità per alimentarlo, con specifico riferimento alla contribuzione del 4% delle retribuzioni del top management. Ampliate anche le possibilità di utilizzo delle risorse del Fondo per l’Occupazione per la rioccupazione dei lavoratori destinatari della sezione emergenziale e di quelli licenziati per motivi economici. Verrà inoltre costituita nell’ambito dell’ente bilaterale Enbicredito una piattaforma che favorisca l’incontro di domanda e offerta di lavoro rivolta al personale del settore, con particolare riferimento a chi è stato destinato al Fondo Emergenziale. In proposito è stato definito  uno specifico passaggio affinché le aziende valutino in via prioritaria tali lavoratori in caso di processi di assunzione.

Per quanto riguarda la nuova normativa sul lavoro “si è concordato per le lavoratrici e i lavoratori oggetto di cessioni individuali o collettive (trasferimento di ramo d’azienda) la garanzia di mantenere la continuità del rapporto di lavoro e pertanto l’applicazione della legge precedente. Le parti hanno poi condiviso la conferma della norma sulle risoluzioni del rapporto di lavoro individuale che continuerà ad applicarsi alle imprese con più di 15 lavoratori (come da articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori), applicando solo il minimo previsto dalla nuova normativa entrata in vigore lo scorso 7 marzo, senza l’estensione prevista dalla stessa per aziende sopra i 60 dipendenti.

Sul fronte della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, si è stabilito l’impegno da parte delle aziende a consentire la fruizione a ore dei permessi per l’assistenza ai figli affetti da patologie legate all’apprendimento (dislessia, discalculia, ecc…), nel massimo di 5 giorni l’anno con un preavviso minimo di 10 giorni, così come il raddoppio dei mesi di comporto (periodo di conservazione del posto di lavoro e l’intero trattamento economico) in caso di malattie oncologiche, con un massimo di 36 mesi.

Infine è stato definito un aumento economico di 85 euro mensili sulla figura media A3L4, fino alla scadenza contrattuale con la seguente distribuzione temporale: 25 euro il 1° ottobre 2016; 30 euro il 1° ottobre 2017; 25 euro il 1° ottobre 2018. Gli importi saranno erogati in tabella retributiva e seguiranno il criterio previsto dalla scala parametrale. In ambito economico il calcolo del Tfr sarà inoltre limitato, fino al 31 dicembre 2014, alle voci dello stipendio base, scatti di anzianità e all’importo ex ristrutturazione tabellare.

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