Avete in animo di divorziare o almeno di separarvi dal vostro partner? Da oggi, la faccenda (a parte le implicazioni sentimentali) è decisamente più semplice dal punto di vista burocratico. Con l’ultima riforma della giustizia, le coppie che vogliono salutarsi potranno farlo senza andare in tribunale, ma semplicemente con un atto stilato dai rispettivi avvocati. Sulla questione è intervenuta con una serie di chiarimenti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.
Innanzitutto, l’accordo per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzi, deve essere sottoscritto dalle parti e da almeno un avvocato per parte. Quindi, non è più possibile che i coniugi che vogliano separarsi o divorziare possano farsi assistere da un unico legale, ma ognuno dei due dovrà avere (e quindi pagare) un legale di fiducia. Nell’accordo, inoltre, l’avvocato dovrà espressamente dare atto di aver tentato una conciliazione tra le parti, di averle informate circa la possibilità di esperire la mediazione familiare, di averle informate, in caso di presenza di figli minori, dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori. Entrambi i legali poi dovranno certificare l’autenticità delle firme e la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.
L’accordo dovrà essere quindi sottoposto all’attenzione del pubblico ministero che dovrà provvedere a rilasciare il nulla osta (se non ci sono figli da tutelare) o ad autorizzare l’accordo (se ci sono figli da tutelare). I tempi fissati sono decisamente brevi: 3 – 4 giorni al massimo (salvo imprevisti). Almeno uno degli avvocati che hanno sottoscritto l’atto (o un loro delegato) dovrà provvedere al ritiro di una copia dell’accordo (l’originale resterà agli atti dell’Ufficio).
L’accordo dovrà essere trasmesso entro 10 giorni all’ufficiale di stato civile. Detto termine decorrerà dalla data di consegna delle copie dell’accordo stesso (o dalla comunicazione via posta elettronica certificata). Al momento, salvo successive e diverse disposizioni del ministero della Giustizia, non è previsto il pagamento di alcun contributo.