Difesa dei boschi dagli incendi: fino al 30 settembre è vietato accendere fuochi e compiere ogni altra azione che possa arrecare pericolo di incendio. Questo in sintesi quanto previsto nell’ordinanza (n. 44) siglata nei giorni scorsi dal sindaco Michelini, in linea con quanto stabilito con apposita comunicazione dalla Regione Lazio. Tale periodo viene infatti definito di “grave pericolosità per tutti i terreni boscati, condotti a cultura agraria, pascoli o incolti”.
A tal proposito, nell’ordinanza si legge che, nell’arco di tempo “15 giugno – 30 settembre, periodo in cui viene dichiarato lo stato di grave pericolosità, nelle zone boscate e nelle aree a esse assimilate e in tutti i terreni condotti a cultura agraria, pascoli o incolti, a distanza minore di 200 metri dai boschi, è vietato accendere fuochi o compiere ogni altra azione che possa arrecare pericolo mediato o immediato di incendio.
Nello stesso periodo, anche agli enti territoriali, non è consentito depositare, né tantomeno dare fuoco a immondizie di qualsiasi natura a distanza inferiore ai 200 metri dagli stessi boschi”.
Tra le altre disposizioni previste dall’ordinanza, si segnala l’obbligo per i possessori (a qualsiasi titolo) di terreni situati a distanza inferiore a 200 metri dai boschi, di interrare le stoppie o altri residui vegetali
Nel dispositivo si legge inoltre che “i possessori di terreni coltivati o tenuti a pascolo, o incolti, adiacenti le linee ferroviarie, durante il periodo di “grave pericolosità”, hanno l’obbligo di tenere sgombri tali terreni fino a 20 metri dal confine ferroviario, da covoni di grano, erbe secche e da ogni altra materia combustibile. Qualora tali terreni fossero coltivati a cereali, i possessori sono tenuti a circoscrivere l’intero fondo coltivato, appena mietuto, con una striscia di terreno solcato dall’aratro e larga non meno di 20 metri, che dovrà essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale”.
Infine, i proprietari e possessori di terreni adiacenti alle linee ferroviarie e/o di boschi confinanti con altre strade e altre vie di transito e pertinenze della viabilità, saranno ritenuti responsabili dei danni che si dovessero verificare per la loro negligenza o per l’inosservanza di tali divieti e obblighi indicati nell’ordinanza stessa.