di Andrea Stefano Marini Balestra
Viterbo,21.11.24
Oggi, 21 novembre 24, davanti al GUP del Tribunale di Viterbo cade l’udienza preliminare del procedimento penale a carico della sindaco Frontini e di suo marito Cavini. Secondo la nuova procedura penale (Riforma Cartabia), soltanto nell’udienza preliminare è possibile costituirsi Parte civile, cioè richiedere i danni determinati dal reato che, qualora in seguito del giudizio accertato, saranno conteggiati e posto a carico del condannato. Qualora non presentata questa costituzione non è più possibile presentarla in dibattimento.
Il problema era emerso giorni fa circa la possibilità o meno che il Comune di Viterbo debba costituirsi o no parte civile perchè danneggiato dall’azione dei prevenuti Frontini e Cavini accusati in concorso di minaccia ad un corpo politico.
Vi è stato un dibattito in Consiglio sulla questione di questa costituzione ed all’ultimo, il vice sindaco Antoniozzi ha detto la sua spiegando il perchè sia stato deciso dalla Giunta di non procedere nei confronti della Sindaco e di suo marito.
E’ qui il divertente. Antoniozzi, di professione cantante lirico, prestato alla politica cittadina con manifeste poche competenze amministrative, si è improvvisato giurista.
E’ il caso dire: “sutor ne ultra crepidam” cioè un calzolaio non vada oltre le scarpe.
Secondo Antoniozzi, le ragioni di una costituzione parte civile nel processo non c’erano giustificando in modo ridicolo che per la mancata notifica della data della udienza preliminare al Comune significa che tale ente non sia stato riconoscibile come danneggiato dal reato, quindi pure prosegue, che l’ordinanza del GIP che aveva rigettato l’istanza di giudizio immediato chiesta dalla Procura non conteneva prove per poterla accogliere. Per es.,un giudizio immediato si svolge in presenza, per es. di una confessione dell’imputato, quindi a prescindere dalle prove.
E valga il vero. La costituzione parte civile è una facoltà che ha chiunque si ritenga danneggiato dal reato, ancorchè non dapprima elencato nelle fase di indagini tra le persone offese, pertanto, mediante una formale presentazione di tale dichiarazione, il danneggiato entra nel processo a prescindere della effettiva esistenza dele preteso danno.
Un’ eventuale esclusione di costituzione parte civile spetta al Giudice nei casi eccezionali di manifesta infondatezza.
In pratica, la costituzione parte civile è una “costante” nei processi penali, perchè è il mezzo più sbrigativo per ottenere un risarcimento dei danni provocati dal reato. Resta, però sempre, la facoltà di rivolgersi al giudice civile per una successiva esatta determinazione.
Circa poi l’affermazione che il GIP abbia deciso rigettare la richiesta di giudizio immediato formulato dalla Procura, per assenza prove del reato contestato alla coppia Frontini-Cavini, va osservato che proprio nel giudizio successivo, dopo la udienza predibattimentale, ci sarà la valutazione delle prove a carico dei prevenuti con tutte le garanzie del processo, mentre, nella fase di udienza preliminare solo l’accertamento della regolarità del procedimento.
Quindi, secondo l'”avvocato” Antoniozzi, l’ordinanza del GIP di rigetto giudizio immediato resa a suo tempo, sarebbe la dimostrazione della innocenza degli imputati, quindi inutile qualsiasi costituzione Parte civile del Comune. di Viterbo.
Antoniozzi ha espresso un giudizio non legale, ma solo politico della Giunta.
Anotniozzi e la Giunta, dimenticano che loro sono rappresentanti dei cittadini viterbesi che invece, al contrario della Giunta, si ritengono danneggiati dall’azione dei signori Frontini e Cavini.
I cittadini tutti, ben avrebbero potuto ottenere ristoro del danno di immagine che il Comune di di Viterbo aveva subito per essere stato messo in berlina sui media nazionali per le performances della loro Sindaco