di Andrea Stefano marini Balestra
Viterbo,12.10.23
La notizia che la magistrato Apostolico ed un suo collega epigone del suo pensiero, continui a disapplicare una legge dello Stato sul presupposto che debba essere ritenuta non conforme alla Costituzione è ormai nota e diffusa e continua ad alimentare polemiche da ogni parte.
Saranno le competenti autorità di controllo dell’operato dei magistrati a valutare il comportamento ortodosso dei predetti magistrati in servizio a Catania e la Corte di Cassazione rendere inefficaci le loro decisioni, ma dovrà essere censurata, dal punto di vista procedurale. una qualsiasi sentenza di qualunque giudice che si arroghi la facoltà di annullare leggi e non solo verificarne la corretta applicazione alla fattispecie concreta.
Ogni magistrato, di qualsiasi ordine e grado e giurisdizione, ha facoltà, ogni volta che si imbatta dover applicare un legge dello stato che manifesti profili di incostituzionalità, di portare la questione alla Corte Costituzionale mediante la procedura prevista dalla legge n. 87 del 1953 che dall’art.23 in poi regola la materia eprecisamente stabilisce la procedura ai fini della decisione della Corte in ordine la ammissiblità o meno del contenuto di un’Ordinanza di remissione avanzatale.
Pertanto, la magistrato Apostolico, non poteva e non doveva disapplicare la norma vigente sulla base di argomentazioni di costituzionalità o meno, ma doveva, secondo la procedura prevista rimettere la questione alla Corte.
Aver proceduto direttamente, cioè aver essa ed il suo collega ritenuto non conformi al dettato costituzionale alcune norme contenute in una legge vigente dello Stato (“Decreto Cutro”), ha commesso un’invasione di campo e compiuto un esercizio arbitrario delle proprie funzioni, cioè solo quelle di applicazione o meno di norme per una fattispecie ad essi proposta e non altro. Ad un magistrato compete eventualmente una disapplicazione di norme amministrative in contrasto con leggi, ma, mai una facoltà di abrogarne la portata. Le leggi le vara il Parlamento, il Presidente della Repubblica ed il Guardasigilli le sottoscrivono, e ,solo. lo stesso Parlamento le può abrogare o modificare. Nessun altro.
Pertanto se una prima volta la dr.ssa Apostolico, accecata da faziosità, si è dimenticata volontariamente dirimettere alla Corte costituzionale una legge per lei ritenuta viziata, una volta passi pure, ma continuare, assolutamente no. Appunto: diabolicum perserverare, a meno che a costoro interessi più avere una tribuna sui giornali in vista anche di una successiva candidatura in prossime elezioni, che continuare a svolgere seriamente la funzione giurisdizionale.