di Andrea Stefano Marini Balestra
Viterbo,11.10.24
Il reato che si ipotizza nell’ipotesi che un dirigente di polizia locale ed il sindaco del comune metta in funzione un impianto “autovelox” nel suo territorio è di Falso ideologico (art.483 c.p.) perseguibile d’ufficio.
Pertant, senza necessità di denuncia di qualcuno che si ritenga parte offesa, la Procura della Repubblica, per il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale (art.112 Cost.) deve procedere.
Il reato di falso ideologico commesso da pubblico ufficiale è contenuto nei Verbali di accertamento violazioni al Codice della Strada nelle ipotesi di cui l’art. 142 Cds “Eccesso di velocità”, effettuato mediante apparecchiature tecniche poste sulle strade o fisse.
Secondo la recente Ordinanza della Cassazione n. 10505 del 19.4.24 si è fatta luce definitiva sul concetto di approvazione ed omologazione di un apparato destinato all’uso di relazione con il pubblico, in particolare quella sanzionatoria. E’ emerso che tutti gli impianti Autovelox costruiti e comemrcializzati hanno si un’approvazione, ma nessuno un’omologazione.
Chiedere ed ottenere dal competente ministero per una Ditta la facoltà di produrre determinati apparecchi deriva dall’iter burocratico che comprova la progettazione ed il suo futuro uso per determinati scopi. nella specie, accertamento velocità veicoli. Ma, dopo averne realizato il prototipo necessità un ulteriore passaggio, cioè l’omologazione che rappresenta la verifica del funzionamento in modo analogo il progetto presentato per l’approvazione.
Orbene, per motivi che non sono conosciuti, non esiste ancora oggi un protocollo dato dal Ministero per l’omologazione degli autovelox. Condizione, quindi, che, non essendo alcun impianto realizzato, venduto e messo in opera omologato non può essere usato in particolare per accertamento di gravi effetti sanzionatori ed afflittivi.
Secondo la Cassazione, l’approvazione è soltanto un passaggio per ottenere l’omologazione, che consiste nella procedura di natura necessariamente tecnica volta a garantire la perfetta funzionalità e precisione dello strumento di cui si è data l’approvazione alla costruzione.
Ma dovè il falso ideologico ? Non tanto per continuarne l’uso dopo il ristretto della Cassazione dal mese di aprile scorso, ma soprattutto per la dizione “Omol.” indicata nel Verbale che fa intendere esista veramente una tale condizione.
Non è difficile per il destinatario di un Verbale dicontravvenzione ex art. 142 cds leggere nel testo che l’apparecchio di cui è avenuta la registrazione la violazione descritto con nome, marca, il tipo riporti gli estremi della approvazione. ma, poi anche “Omol.” ripetendo gli stessi estremi della approvazione ministeriale e la sua data.
E’ chiaro pertanto il dolo del sottoscrittore del Verbale, pubblico ufficiale come agente di polizia, di mascherare con la dizione “omol.” quella che omologazione non sia, ma solo un’ approvazione ministeriale per la ditta costruttrice dell’apparato, che appunto è cosa diversa dall’omologazione.
Si ha notizia in questi giorni che la Procura di Padova abbia aperto un’indagine per falso ideologico a carico dei responsabili dei comuni che hanno proseguito l’attività di controllo con apparecchiature non omologate.
Ma, a Viterbo ci sarà ……….un Giudice ?