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Allora a Cosenza c’è “un giudice a Berlino”: sequestrati autovelox irregolari, praticamente tutti.

Redazione

Viterbo,30.7.24

Tanto tuonò che piovve ! Era ora che “qualcuno”, nella specie il GIP del Tribunale di Cosenza, abbia messo in esecuzione la nota Sentenza della Cassazione che recentemente ha sancito quale sia la differenza tra “approvazione” ed “omologazione”. degli apparecchi usati per il rilevamento delle infrazioni all’art. 142 del C.d.S.(Eccesso di velocità).

In soldoni. Il Ministero delle Infrstrutture ha facoltà di approvare la costruzione di apparecchi autovelox progettati e costruiti da ditte private, ma, dopo la realizzazione, è per questi prototipi di impianti necessaria la omologazione, cioè una certificazione che l’apparecchio realizzato soddisfi le condizioni di legge per operare.

E’ infatti, però, avvenuto, che siano stati realizzati migliaia di impianti, siano essi mobili che fissi, privi di omologazione, quindi non in regola.

In pratica TUTTI gli impianti oggi messi in funzione.

Il Ministero, per salvare se stesso dalle sue omissioni e quelle dei costruttori di autovelox, ebbe scrivere mesi fa una nota che affermava essere la stessa cosa:’approvazione ed omologazione.

Intanto, ad onta della Sentenza della Cassazione sono state successivamente elevate migliaia di multe nel cui verbale di accertamento non è stato mai citato il protocollo di omologazione.

Conseguenza: tutti i verbali elevati da ritenere nulli per difetto di corretta procedura sanzionatoria.

Finalmente, da Cosenza, il provvedimento di sequestro degli impianti autovelox ricadenti nella sua competenza, sta affermando la giustizia.

Un impianto autovelox, per essere in regola deve aver riportato l’omologazione del modello del modello presentato, che, a suo tempo, prima della costruzione, era stato soltanto approvato.

La regola di un’omologazione per un apparato in grado far applicare misure afflittive (sanzione pecuniaria, sospensione patente di guida, perdita di punti,etc) è ovvia, come del resto hanno omologazione le bilance del mercato, le pompe di carburante ed ogni altro apparato che abbia relazione con il pubblico.

Cosa succede adesso ? Per chi ha subito un verbale ed ha oblato la sanzione, nessuna speranza di riavere il maltolto, infatti, la spontanea adesione al verbale di contravvenzione è per il Codice della Strada, causa di improcediblità del ricorso.

Invece, chi ha subito un Verbale nelle cui note dell’apparecchio usato non siano riportati i dati di omologazione, cè concreta speranza di successo in occasione di un ricorso sia al Prefetto che al Giudice di pace del luogo della accertata violazione.

A questo punto, qualsiasi ente che abbia in uso apparecchi non conformi DEVE sospenderne l’operatività sino a che non intervenga l’omologazione ministeriale. Ciò, per evitare ingorghi giudiziari e possibili condanne alle amministrazioni pubbliche (vedi comuni, province) ristoro delle spese di giudizio. Danno erariale.

Conclusione. Nelle ipotesi in cui il sequestro, che potrebbe essere eseguito, non consegua alla rimozione dell’impianto, questo comunque funziona da “spaventapasseri” per gli automobilisti che, nel dubbio, in loro presenza, adeguando la velocità, in via non sanzionatoria, consegue di ottenere il rispetto di un divieto

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