Redazione
Viterbo, 23.4.24
Lo sapevamo, e lo abbiamo sempre detto anche noi dal nostro modesto podio che ogni apparecchiatura in grado di accertare violazioni che comportino pene afflittive debbano ottenere omologazione dal competente ufficio, , quindi, in difetto, inidonee per lo scopo.
Finalmente, la Corte di Cassazione, con la sua recente Sentenza n. 10505/2024 del 18.4.24, ha precisato i concetti di “approvazione” , “taratura” ed “omologazione” che parrebbero simili, ma profondamente diversi.
Nei Verbali che arrivano in notifica ai trasgressori dell’art.142 D.lgs 285/92 (eccesso di velocità) cè lunga indicazione dei dati di approvazione dell’impianto, nonche anche quella della sua periodica tarataura, ma, mai, cenno di un’omologazione, che è proprio quello che richiede la legge anche confusionalmente indicata dall’art.345 disp.att,ne del D.lgs.285/92 (Codice della strada) come “approvazione”. Ma, per, l’acertamento di violazioni che contengano misure sanzionatorie di natura similpenali (per es. una sanzione pecuniaria, sospensione patente, etc), ancorchè legate al superamento di limiti di velocità, necessita un certificato che accerti la conformità dell’apparecchio alla rilevazione, e tale certificazionenon può che provenire da un ente certificatore ufficiale che provvede ad un’omologazione secondo canoni prestabiliti da un regolamento che però mai è stato scritto.
Poichè, non risultando per quanto sopra alcuna disposizione che regoli la conformità degli impianti autovelox, non esiste oggi alcun ente in grado provvedere alla omologazione, ma soltanto alla taratura.
Allora, da oltre trent’anni ogni apparato autovelox usato dalla Polizia stradale e dalle polizie locali, siano essi mobili o fissi, è irregolare e di conseguena nullo ogni loro accertamento.
Certamente la Sentenza della Cassazione una sorpresa, ma a questo punto dobbiamo dire che più dei “fleximan” operanti in Alta Italia per “neutralizzare” gli autovelox vi è la Corte di Cassazione, che, sia pure con ritardo, ha scoperto l’irregolarità delle terribili macchinette sparse sul territorio italiano spesso senza logica se non quella di fare cassa dei comuni.
Adesso che succede ? Per tutti i Verbali notificati ed ogni giudizio pendente davanti ai Giudici di Pace e Tribunale, quindi non definiti e non oblati, vale il principio della loro nullità che bene sarebbe bene prima di una decisione giudiziaria, siano archiviati in autotutela da parte degli enti accertatori che in tal modo potrebbero salvarsi dalle spese di soccobenza.
Però, spetta anche ai Prefetti, affinchè non sia abbiano a perpetuare illeggttimi accertamenti, revocare ogni concessione data per l’installazione di impianti fissi su strade nazionali e, più semplicente ordinare ai Sindaci di adeguarsi alla Sentenza della Suprema Corte, e di conseguenza sospendere ogni attività di verbalizzazione infrazioni ex art. 142 D.Lgs.285/92, quanto meno sino a quando gli impianti oggi usati, siano omologati come per legge.
Qualche Sindaco piange per la perdita di incassi, però sappia, che avendo anche inconsapevolmente violato la legge, ponendo in uso attrezzature mangiasoldi non conformi alla legge, ha rappresentato un ingiusto esborso per le tasche dei cittadini ad oggi di circa 50 miliardi.
La “guerra” agli autovelox in Italia dove ce ne sono oltre 11mila contro i poco più di 3mila della Francia e Germania, va avanti su ogni fronte.
Un nostro parere. Sono inutili impianti ormai “conosciuti” e segnalati dai “tomtom” di ogni auto ai fini di sicurezza stradale.
Inutile, per la “sicurezza stradale”, rallentare in prossimità dell’autovelox, per poi ripartire pochi metri dopo a tutta birra. Lo sanno bene i viterbesi che da Roma a Monterosi, passano al check point di Formello prima (km.23 Cassia) e poi quello successivo di Campagnano (km.33 Cassia )