20092024Headline:

Libera circolazione dei veicoli storici a Roma, lo ha detto il T.A.R. Lazio

Finalmente un "giudice a Berlino" !

La bellezza fatta automobile

Redazione

Viterbo,20.10.23

Il 18l ottobre scorso il TAR Lazio ha deciso sul ricorso degli automobolisti romani collezionisti di auto storiche e gli ha dato ragione.

Ricordiamo che provvedimenti del Comune di Roma avevano di fatto escluso la circolazione urbana dei veicoli ritenuti inquinanti, precisamente gli ante costruiti, commercializzati e circolanti privi dei dispositivi antiquinamento la cui regolamentazione fu introdotta dopo la loro nascita.

Vittoria quindi della cultura motoristica e vittoria della regionevolezza, quest’ultima non certo praticata dai responsabili del Comune con l’avallo dei pretesi custodi dell’ambiente.

Nella città di Roma, la circolazione dei veicoli storici è dello 0,25%, una percentuale minima non certo in grado inquinare l’aria dell’Urbe. Comunque, la circolazione dei veicoli storici, cioè regolarmente “segnati” in appositi registri introdotti dal Codice della Strada, non si riduce alla sola x partecipazione di particolari eventi,ma alla ordinaria circolazione quotidiana.

Le auto storiche, tenute e conservate dai collezionisti, non sono catorci, ma molte di loro rappresentano l’ingegno tecnico italico nella progettazione di automobili, vedansi l’Aurela, la Giulietta Sprint e…la 500.

Questa Sentenza farà scuola e farà meditare qualche Sindaco prima di emanare provvedimenti in odio alle anziane auto che ancora sono in circolazione.

Di seguito il testo integrale della Sentenza:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1760 del 2023, proposto da
Scuderia Romana La Tartaruga, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocato Enrico Mormino,. costituito anche in proprio
quale ricorrente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso
dall’Avvocato Giuseppe Allocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio sito in Roma, alla Via Marcantonio
Colonna n. 27;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro in carica,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege
in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
Roma Capitale, in persona del Sindaco in carica, rappresentata e difesa
N. 01760/2023 REG.RIC.
dall’Avvocato Antonio Ciavarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri
di Giustizia;
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio, Automotoclub Storico
Italiano – Asi, Federazione Motociclistica Italiana -Fmi, Astor Club – Automoto
Storiche Officine Romane, Circolo Romano La Manovella, Scuderia Campidoglio,
Car Club Capitolino Club, Colosseum Club Veicoli Storici, Veteran Car Club
Roma, Veteran Car Club Viterbo, Circolo Pontino della Manovella, Circolo
Automoto Epoca Frusinate, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro
tempore, non costituiti in giudizio;
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del Ministro in
carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
e con l’intervento di
ad adiuvandum:
Clas-Latina Circolo Latina Automoto Storiche, Associazione Italiana
Automotoveicoli Classici, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro
tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocato Enrico Mormino, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 1778 del 2023, proposto da
Scuderia Romana La Tartaruga, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocato Enrico Mormino, costituito anche in proprio
quale ricorrente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso
dall’Avvocato Antonio Ciavarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri
di Giustizia;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro in carica,
N. 01760/2023 REG.RIC.
rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Regione Lazio, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso
dall’Avvocato Giuseppe Allocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio sito in Roma, via Marcantonio
Colonna 27;
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (Arpa Lazio),
Federazione Motociclistica Italiana -Fmi, Astor Club – Automoto Storiche Officine
Romane, Scuderia Campidoglio, Car Club Capitolino Club, Colosseum Club
Veicoli Storici, Veteran Car Club Roma, in persona dei rispettivi legali
rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del Ministro in
carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Automotoclub Storico Italiano – A.S.I., in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato Andrea Chiappetta, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Circolo Romano La Manovella, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall’Avvocato Enrico Mormino, con domicilio digitale come
da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 6019 del 2023, proposto da
Automotoclub Storico Italiano – A.S.I., Registro Storico Lancia – Lancia Club,
Registro Fiat Italiano, Registro Italiano Alfa Romeo, in persona dei rispettivi legali
rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocato Andrea Chiappetta,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
N. 01760/2023 REG.RIC.
Regione Lazio, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso
dall’Avvocato Giuseppe Allocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio sito in Roma, via Marcantonio
Colonna 27;
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dall’Avvocato Antonio Ciavarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri
di Giustizia;
nei confronti
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (Arpa Lazio) nonché
Registro Storico Fmi, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
non costituiti in giudizio;
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nonché Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, in persona dei rispettivi Ministri in carica,
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in
Roma, via dei Portoghesi, 12;
Scuderia Romana La Tartaruga, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall’Avvocato Enrico Mormino, con domicilio digitale come
da PEC da Registri di Giustizia;
Federazione Motociclistica Italiana, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato Gianluca D’Aloja, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l’intervento di
ad opponendum:
Codacons, Associazione Articolo 32-97 – Associazione Italiana per i Diritti del
Malato e del Cittadino, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
rappresentati e difesi dagli Avvocati Gino Giuliano e Carlo Rienzi, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio
N. 01760/2023 REG.RIC.
C/O Codacons Rienzi Carlo in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 73;
per l’annullamento:
A) quanto al ricorso n. 1760 del 2023:
-dell’atto di “Aggiornamento del Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria
(PRQA)” approvato con deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n. 8 del 5
ottobre 2022, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 88 del 25
ottobre 2022, ivi inclusi gli elaborati e parti integranti;

  • degli artt. 17, 24, 25 e 29 delle relative Norme Tecniche di Attuazione;
  • nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, anche se non
    conosciuto;
    B) quanto al ricorso n. 1778 del 2023:
    1) mediante ricorso introduttivo:
  • della deliberazione della Giunta Capitolina di Roma del 10 novembre 2022 n. 371,
    prot. RC n. 32195/2022 avente ad oggetto “Provvedimenti permanenti,
    programmati ed emergenziali (nuovo Piano di Intervento Operativo) per la
    prevenzione e il contenimento dell’inquinamento atmosferico: ridefinizione del
    perimetro della ZTL FASCIA VERDE e della regolamentazione”;
  • nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, anche se non
    conosciuto;
    2) mediante ricorsi per motivi aggiunti:
  • della ordinanza del Sindaco di Roma Capitale n. 27 del 28 febbraio 2023, prot.
    NA/2023/0004679 di proroga del precedente regime dal 1° MARZO fino al 30
    GIUGNO 2023 nonché della ulteriore Ordinanza del Sindaco di Roma Capitale n.
    76 del 30 giugno 2023, prot. NA/2023/0014920 di nuova proroga 1 luglio al 31
    ottobre 2023;
    C) quanto al ricorso n. 6019 del 2023:
    mediante ricorso introduttivo e ricorsi con motivi aggiunti:
  • di tutti gli atti in precedenza menzionati.
    N. 01760/2023 REG.RIC.
    Visti i ricorsi e i relativi allegati;
    Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio, di Roma Capitale, del
    Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero delle
    Infrastrutture e dei Trasporti, dell’Automotoclub Storico Italiano – A.S.I., del
    Circolo Romano La Manovella, della Scuderia Romana La Tartaruga e, infine, della
    Federazione Motociclistica Italiana;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2023 il dott. Francesco
    Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO
  1. Con ricorso introduttivo iscritto al n. R.G. 1760/2023, la Scuderia Romana La
    Tartaruga – associazione federata all’Automotoclub Storico Italiano, composta da
    circa 1300 tesserati proprietari di veicoli d’epoca e di interesse storico e
    collezionistico, con finalità di promozione dello studio, conservazione, restauro,
    manutenzione, utilizzo e collezione di veicoli (autovetture, motoveicoli e
    ciclomotori) d’epoca e di interesse storico – nonché il Sig. Enrico Mormino, in
    proprio quale collezionista tesserato alla Scuderia Romana La Tartaruga ed al
    Circolo Romano La Manovella, residente all’interno della c.d. ZTL Anello
    Ferroviario di Roma Capitale, hanno adito l’intestato T.A.R. chiedendo
    l’annullamento:
  • A) dell’atto di “Aggiornamento del Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria
    (PRQA)”approvato con deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n. 8 del 5
    ottobre 2022, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 88 del 25
    ottobre 2022, ivi inclusi gli elaborati e parti integranti;
  • B) delle relative Norme Tecniche di Attuazione nella parte in cui prevedono:
    1) all’articolo 17, rubricato “Limitazione al traffico veicolare”, nella parte in cui,
    con riferimento a tutti i centri urbani con popolazione superiore a 10.000 abitanti
    N. 01760/2023 REG.RIC.
    presenti nel territorio della Regione Lazio ad esclusione di Roma Capitale, dispone
    che: “è prevista una limitazione della circolazione del trasporto privato dal 1°
    novembre al 31 marzo di ogni anno, da applicare dalla data di pubblicazione del
    Piano, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle 18:30” per le autovetture di
    categoria inferiore o uguale ad “Euro 4”, ivi comprese tutte le autovetture d’epoca e
    di interesse storico e collezionistico di cui all’art. 60 del Codice della Strada,
    (comma 1) salva la facoltà che “I comuni possono autorizzare la circolazione di
    altri veicoli (solo) per soddisfare specifiche esigenze pubbliche e ulteriori eccezioni
    indispensabili” (comma 2);
    2) all’articolo 24, rubricato “Limitazioni della circolazione per autoveicoli per
    Roma Capitale”, nella parte in cui in cui stabilisce che “Nel territorio di Roma
    Capitale è interdetta la circolazione, dal 1 ° novembre al 31 marzo di ogni anno
    nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 18,30 nel territorio della
    Zona I a traffico limitato del centro storico (ZTL – Centro storico)” (comma 1), e
    “nella zona II (Anello ferroviario)” e “nella zona III (Fascia Verde)” esclude la
    circolazione per tutte le autovetture a benzina con caratteristiche emissive fino a
    Euro 2, ivi incluse tutte le autovetture d’epoca e di interesse storico e
    collezionistico di cui all’art. 60 del Codice della Strada immatricolate prima del
    31.12.2003, (commi2 e 3), salva la possibilità che “Roma Capitale può autorizzare
    la circolazione di altri veicoli (solo) per soddisfare specifiche esigenze pubbliche e
    ulteriori eccezioni indispensabili” (comma 8);
    3) all’articolo 25, intitolato “Limitazioni della circolazione per i motoveicoli e i
    ciclomotori per Roma Capitale” nella parte in cui dispone che “Nel territorio di
    Roma Capitale nei giorni dal lunedì al venerdì è interdetta la circolazione nelle
    zone I (Centro Storico) e II (Anello ferroviario) dalla data di pubblicazione del
    Piano ai ciclomotori e motoveicoli due tempo, a due-tre-quattro ruote, con
    caratteristiche emissive sino a Euro 1”(comma 1, e che “nella zona III (Fascia
    Verde) a partire dal 1° gennaio 2023” (comma 2) , e quindi con previsione
    comprensiva dei ciclomotori ultraventennali e di tutti i motoveicoli d’epoca e di
    N. 01760/2023 REG.RIC.
    interesse storico e collezionistico di cui all’art. 60 del Codice della Strada salva la
    possibilità che “Roma Capitale può autorizzare la circolazione di altri motoveicoli
    e ciclomotori (solo) per soddisfare specifiche esigenze pubbliche e ulteriori
    eccezioni indispensabili” (comma 3);
    4) all’articolo 29, rubricato “Provvedimenti di carattere emergenziale”, nella parte
    in cui si fa obbligo ai comuni, in presenza di “situazioni di perdurante accumulo
    degli inquinanti” e nell’ambito delle ivi indicate Misure di I e II livello di stabilire
    un totale divieto di circolazione in ambito urbano dalle ore 8.30 alle ore 18.30 di
    tutti i giorni ai motoveicoli ed alle autovetture di classe di emissioni sino a Euro 4,
    compresi quindi i veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all’articolo 60
    del Codice della Strada, fatte salve ulteriori limitazioni vigenti nelle ZTL;
    5) nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, anche se non
    conosciuto.
  1. Allegavano a tal fine, in punto di fatto, quanto segue:
  • che nell’ambito di tutto l’iter procedimentale non era mai stato coinvolto il
    Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sebbene il settore dei trasporti stradali
    fosse stato uno dei più analizzati e oggetto di misure di intervento, tant’è che i dati
    utilizzati dalla Regione Lazio come base di riferimento erano obsoleti poiché
    risalivano all’anno 2015 per le emissioni e all’anno 2018 per il parco veicolare,
    quindi anteriori di quattro anni rispetto all’atto di Aggiornamento del Piano di
    Risanamento della qualità dell’Aria approvato a fine 2022, peraltro avente come
    scenario temporale di riferimento l’anno 2025;
  • che alla stessa stregua, in sede di istruttoria non erano state altresì minimamente
    prese in considerazione le caratteristiche peculiari dei motoveicoli, dei ciclomotori
    e degli autoveicoli d’epoca e di interesse storico e collezionistico iscritti negli
    appositi registri (ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico
    FMI) di cui all’art. 60 del d.lgs. n. 285/1992 e ss.mm. ii. (c.d. Codice della Strada),
    e agli articoli 214 e 215 del d.P.R. n. 495/1992 e ss.mm.ii. (c.d. Regolamento di
    N. 01760/2023 REG.RIC.
    esecuzione ed attuazione del Codice della Strada), che rappresentano un patrimonio
    culturale da tutelare e valorizzare e che incidono in termini irrisori sul parco
    veicolare circolante e quindi sui fattori d’inquinamento; infatti, dai dati ufficiali e
    aggiornati forniti dall’Automotoclub Storico Italiano – ASI, i mezzi con valore
    storico di cui all’art 60 del Codice della Strada circolanti in tutta Italia nell’anno
    2019 erano complessivamente 47.983, di cui 39.577 autovetture, ossia lo 0,009 del
    totale; di questi il numero complessivo dei veicoli con valore storico (autovetture
    più motoveicoli) riferibili alla Regione Lazio erano indicativamente tra i 7.000 e i
    10.000, ossia lo 0,022% del totale dei mezzi circolanti nella Regione Lazio (nel
    2018 circa 3.769.957);
  • che per tale ragione il Consiglio di Stato, con il parere n. 362/2020 emesso
    nell’ambito del Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da
    Automotoclub Storico Italiano – A.S.I. contro il Comune di Torino, aveva statuito
    che il numero di veicoli iscritti negli appositi registri “risulta in effetti molto esigua
    sia in relazione al numero assoluto dei veicoli, che con riferimento a quelli con
    omologazione inferiore ad Euro 1, con la conseguenza che l’impatto preponderante
    sulla qualità dell’aria deriva per oltre il 99% dai veicoli tradizionali” e che “in
    larghissima parte, (tali mezzi) sono utilizzati sporadicamente e non per usi
    quotidiani di spostamento per e dal luogo di lavoro o per esigenze della vita
    domestica” (allegava a tal proposito il ricorrente Enrico Mormino che dai certificati
    di revisione della propria FIAT Balilla del 1934, targata PA 006916, emergeva che
    dal 2018 al 2020 l’autovettura aveva percorso appena 13 km; alla stessa stregua
    quanto all’altra autovettura Alfa Romeo Zagato del 1968, targata PA 221144, che
    dal 2019 al 2021 aveva percorso appena 81 km);
  • che le previsioni degli impugnati articoli 17, 24, 25 e 29 delle Norme Tecniche di
    Attuazione del PRQA, nelle parti indicate, conseguentemente limitavano (art. 17)
    ovvero interdicevano (art. 24 e 29) irragionevolmente e senza alcuna
    proporzionalità la circolazione nonché addirittura la possibilità di poter effettuare
    finanche la manutenzione e la revisione degli autoveicoli in questione, ovvero
    N. 01760/2023 REG.RIC.
    interdicevano del tutto (art. 25), definitivamente, arbitrariamente e irrazionalmente,
    la circolazione degli stessi veicoli storici a tutti i residenti all’interno della c.d. ZTL
    Zona III Fascia Verde di Roma Capitale;
  • che la Regione Piemonte, il Comune di Torino nonché la Regione Lombardia e il
    Comune di Milano, avevano viceversa appositamente previsto un regime
    differenziato a favore dei veicoli dotati di Certificato di Rilevanza Storica (C.R.S.)
    con anzianità di almeno quarant’anni (libero accesso e circolazione previa
    registrazione), oppure con anzianità di almeno venti anni (numero di giornate di
    accesso e circolazione consentita, sempre previa registrazione);
  • che l’amministrazione regionale aveva completamente ignorato, peraltro, la
    distinzione tra:
    — veicoli d’epoca (di cui all’art. 60, comma 2, del CdS, ossia gli autoveicoli, i
    motoveicoli, i ciclomotori e le macchine agricole cancellati dal P.R.A. perché
    destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati);
    — veicoli di interesse storico e collezionistico ( ex art. 60, comma 4, ossia gli
    autoveicoli e i motoveicoli iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia,
    Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, i quali, ai sensi dell’art. 215 del
    Regolamento di attuazione del Codice della Strada, devono avere più di 20 anni ed
    esser dotati di una certificazione attestante la data di costruzione e le caratteristiche
    tecniche, rilasciata previo rispetto dei rigorosi criteri e con le modalità di cui al
    d.m. 17 dicembre 2009);
    — autoveicoli e motoveicoli ultratrentennali (esentati ai sensi dell’art. 63 della legge
    n. 342/2000 dal pagamento delle tasse automobilistiche in quanto assoggettati ad
    una tassa di circolazione forfettaria annua nonché soggetti alla Circolare della
    Direzione Generale della Motorizzazione Civile prot. 1474 del 27 maggio 2020, che
    dispone la restituzione al proprietario dei documenti originali al fine di
    salvaguardarne l’oggettivo valore storico);
  • che infatti tutti gli autoveicoli di interesse storico iscritti negli appositi registri
    N. 01760/2023 REG.RIC.
    ricadevano, indistintamente, nell’ambito delle limitazioni previste dagli atti
    impugnati con riferimento a tutti veicoli con classe di omologazione remota poiché,
    avendo un’anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni,
    appartenevano necessariamente alla classe di omologazione Euro 1, quelli
    immatricolati dal 01.01.1993 al 31.12.1996; Euro 2, quelli immatricolati dal
    01.01.1997 al 31.12.2000; e infine Euro 3, quelli immatricolati dal 01.01.2001 al
    31.12.2003; mentre tutti gli altri autoveicoli di interesse storico e collezionistico
    con anzianità di immatricolazione ultratrentennale (ante 1993) erano
    necessariamente Euro 0;
  • che alla stessa stregua, tutti i motoveicoli di interesse storico iscritti negli appositi
    registri, ultraventennali e ultratrentennali, ricadevano necessariamente nell’ambito
    applicativo dell’interdizione alla circolazione disposta dall’art. 25 delle NTA
    all’interno della ZTL Fascia Verde di Roma Capitale, atteso che la classe di
    omologazione Euro 2 era stata introdotta solo per i motoveicoli immatricolati a
    partire dal 1° gennaio 2003;
  • che alla luce di quanto esposto era chiaro che l’impatto inquinante dei mezzi di
    rilevanza storica negli ultimi anni era stato del tutto irrilevante sicché, pur ritenendo
    imprescindibile la “salvaguardia del diritto alla salute dei cittadini”, era
    ragionevole sottoporre tali veicoli a una “una diversa declinazione dei divieti e
    delle relative deroghe con riguardo ai mezzi storici” nel rispetto del principio di
    proporzionalità dell’agire amministrativo, secondo una declinazione “più
    rispondente alla necessità di trovare un punto di equilibrio e di sintesi, che tenga
    contestualmente conto anche della salvaguardia dei concorrenti valori ed interessi
    del collezionismo privato”.
  1. In ragione di quanto sinteticamente esposto i ricorrenti deduceva, in punto di
    diritto, i seguenti motivi di gravame:
    1)“Difetto di istruttoria – eccesso di potere per irragionevolezza nonché
    travisamento ed erronea valutazione dei fatti – illogicità manifesta ed errore nei
    presupposti – carenza di motivazione – lesione dei principi di proporzionalità ed
    N. 01760/2023 REG.RIC.
    adeguatezza e dei diritti costituzionalmente garantiti di libera circolazione,
    uguaglianza e proprietà”, atteso che la Regione Lazio aveva omesso di compiere
    un approfondita istruttoria avente ad oggetto la valutazione delle specificità dei
    mezzi di interesse storico e collezionistico ai sensi dell’art. 60 del Codice della
    Strada, sia in funzione della loro anzianità (es. ultraventennali, ultratrentennali,
    ultraquarantennali) sia in funzione delle loro specificità tecniche e numeriche in
    confronto alle altre categorie di mezzi circolanti;
    2) “Difetto di istruttoria – eccesso di potere per irragionevolezza nonché
    travisamento ed erronea valutazione dei fatti – illogicità manifesta ed errore nei
    presupposti – lesione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza”, posto che i
    veicoli d’epoca e di interesse storico e collezionistico iscritti negli appositi registri,
  • che notoriamente “necessitano di adeguata manutenzione e di periodi controllati
    di circolazione per conservare le proprie caratteristiche tecniche”- , non potevano
    più neanche essere portati in un’officina, meccanica o di carrozzeria, per le
    riparazioni o effettuare le obbligatorie revisioni periodiche, stante
    l’irragionevolezza dei giorni e degli orari consentiti di circolazione, coincidenti con
    gli orari di chiusura delle officine e dei centri di revisione.
  1. Si costituivano in giudizio il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza
    Energetica nonché la Regione Lazio e Roma Capitale, chiedendo il rigetto del
    ricorso perché infondato.
    4.1 Nello specifico la Regione Lazio deduceva:
  • in primis, sul piano strettamente processuale, il difetto di legittimazione attiva del
    ricorrente-persona fisica Enrico Mormino in quanto, avendo il ricorso ad oggetto
    atti di natura generale, il singolo consociato non era titolare di una posizione
    giuridica autonoma e differenziata;
  • nel merito, in via generale, che la normativa gravata era stata adottata in
    esecuzione del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, concernente “Attuazione
    della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più
    N. 01760/2023 REG.RIC.
    pulita in Europa”, nonché per ovviare a due procedure di infrazione avviate dalla
    Commissione europea nei confronti dell’Italia per non corretta applicazione della
    citata direttiva;
  • che comunque, avendo dato pubblico avviso del procedimento di VAS
    propedeutico agli atti impugnati, tutti i soggetti interessati avevano avuto la
    possibilità di presentare osservazioni, proposte di modifica ovvero nuovi o ulteriori
    elementi conoscitivi e valutativi entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’avviso sul
    Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;
    -, quanto alla censura relativa ai dati non asseritamente attuali, che le attività
    istruttorie propedeutiche all’adozione del Piano erano state avviate proprio nel
    2018.
  • che le limitazioni previste dagli artt. 17, 24, 25 e 29 delle Norme Tecniche di
    Attuazione non ledevano in alcun modo i diritti costituzionalmente garantiti di
    libera circolazione, di uguaglianza e di proprietà, poiché riguardavano periodi
    limitati oltre che porzioni limitate di territorio regionale.
  • infine, che le considerazioni svolte dal Consiglio di Stato nel parere invocato non
    erano sic et simpliciter riferibili al giudizio odierno, considerato che le previsioni
    del Piano regionale laziale consentivano la circolazione in determinate fasce orarie
    e, senza limiti, nel fine settimana e comunque nei mesi più caldi (mentre le misure
    censurate dal parere avevano riguardato un provvedimento comunale, e non
    regionale, che aveva stabilito un “divieto di circolazione, 7 giorni su 7, h 24, per i
    veicoli adibiti al trasporto di persone (.M 1) con omologazione inferiore ad Euro
    1” nonché un divieto di “circolazione veicolare dei ciclomotori e dei motocicli
    adibiti al trasposto di persone, sempre con omologazione inferiore ad Euro 1, dalle
    ore 0.00 alle ore 24.00, dal 1° ottobre al 31 marzo”).
  1. Con successiva memoria parte ricorrente Enrico Mormino, nell’argomentare
    ulteriormente le proprie deduzioni, replicava, per un verso, all’eccezione di difetto
    di legittimazione attiva proposta dalla Regione Lazio, evidenziando che gli atti
    impugnati erano immediatamente lesivi; per altro verso, facendo presente che
    N. 01760/2023 REG.RIC.
    l’articolo 25 delle NTA non aveva – come erroneamente eccepito dalla Regione
    Lazio – un’efficacia temporale limitata, per un determinato periodo di tempo (dal 1°
    novembre al 31 marzo di ogni anno) e per una determinata fascia oraria (dalle 8,30
    alle 18.30), come disposto nell’art. 24 nei confronti delle autovetture e dei mezzi
    pesanti, bensì una illogica e immotivata efficacia continuativa per tutti i mesi
    dell’anno, per ben cinque giorni della settimana, H 24 nei confronti dei motocicli e
    ciclomotori con categoria di omologazione fino a Euro 1, per cui ivi inclusi tutti
    quelli storici.
  2. Intervenivano ad adiuvandum sia l’associazione CLAS-Latina Circolo Latina
    Automoto Storiche, sia l’Associazione Italiana Automotoveicoli Classici.
  3. Con ordinanza cautelare n. 1611/2023 l’intestato T.A.R. rigettava l’istanza
    cautelare stabilendo “quanto al fumus boni iuris, che il giudizio necessita di un
    maggiore approfondimento nella sede di merito; quanto al periculum in mora, che
    ad un sommario esame proprio della presente fase non sia ravvisabile il lamentato
    danno grave e irreparabile, stante la possibilità – nelle more della definizione del
    merito della controversia – di provvedere altrimenti alla manutenzione ordinaria e
    straordinaria delle vetture destinatarie (fra le altre) dei provvedimenti impugnati,
    conducendo i predetti presso officine site al di fuori della perimetrata fascia verde
    ovvero ivi recandosi nelle giornate ed orari consentiti”.
  4. Con successiva ordinanza cautelare n. 2174/2023 il Consiglio di Stato, Sezione
    Quarta, accoglieva l’appello cautelare e, senza sospendere gli atti impugnati,
    stabiliva “ai fini della sollecita definizione del giudizio nel merito ex art. 55,
    comma 10, c.p.a.”, quanto segue:
    “rilevato che, la Regione Lazio, nella memoria con la quale si è costituita nel
    presente giudizio di appello cautelare, assume l’insussistenza del presupposto del
    periculum in mora in base alla considerazione per cui le restrizioni prescritte per
    la circolazione degli autoveicoli e dei ciclomotori d’epoca, limitandosi soltanto a
    un determinato periodo dell’anno (dal 1° novembre al 31 marzo di ogni anno), a
    N. 01760/2023 REG.RIC.
    determinati giorni (dal lunedì al venerdì) e a una determinata fascia oraria (dalle
    8,30 alle 18,30), non precluderebbero le attività di manutenzione ordinaria e
    straordinaria né l’effettuazione della revisione dei veicoli in questione, potendo tali
    incombenti essere programmati su appuntamento il sabato mattina, quando officine
    meccaniche e centri di revisione autorizzati sono regolarmente aperti;
    considerato che l’assunto della Regione non sembra trovare corrispondenza nelle
    risultanze probatorie in atti;
    rilevato, invero, che dalla piana lettura dei provvedimenti e delle prescrizioni
    impugnati emerge che l’impedimento alla circolazione degli autoveicoli e dei
    ciclomotori d’epoca, per tutti coloro che risiedono nella Fascia Verde di Roma
    Capitale, si estende a tutti i mesi dell’anno e a tutti i giorni della settimana (24 ore
    su 24) con l’unica eccezione della domenica;
    considerato, pertanto, che, alla luce delle osservazioni che precedono, l’ordinanza
    impugnata, nella parte in cui afferma che gli odierni appellanti, al fine di
    provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei loro veicoli, li
    potrebbero condurre presso officine ubicate al di fuori della perimetrata fascia
    verde ovvero ivi recandosi nelle giornate ed orari consentiti, contrasta con
    l’evidenziata circostanza per cui, per effetto del combinato disposto dei
    provvedimenti e delle prescrizioni impugnati, con l’eccezione della
    domenica(giorno in cui, notoriamente, le officine sono chiuse al pubblico) non
    esistono giornate ed orari che consentono la circolazione dei veicoli e motoveicoli
    d’epoca;
    rilevato che nel merito le questioni sollevate con il presente appello meritano di
    essere attentamente valutate anche alla luce di quanto statuito dalla Sezione Prima
    di questo Consiglio di Stato nel recente parere n. 799/2021 con il quale,
    analizzando una fattispecie analoga sotto più profili a quella qui in esame, sono
    state ritenute non proporzionate le misure con le quali l’Amministrazione comunale
    di Torino, analogamente a quanto registratosi nel caso di che trattasi, ha limitato
    indiscriminatamente la circolazione di tutti i veicoli che, come quelli qui in esame,
    N. 01760/2023 REG.RIC.
    hanno un’omologazione inferiore ad Euro 1.
    Rilevato che il Consiglio di Stato, nel menzionato parere, ha, nella parte che più
    rileva ai fini della presente controversia, così argomentato la sua decisione: “Con
    il secondo motivo il ricorrente deduce che i provvedimenti impugnati sarebbero
    illegittimi per eccesso di potere, sotto il profilo del difetto di istruttoria,
    dell’irragionevolezza e della lesione del principio di proporzionalità.
    Tale motivo è fondato nei sensi di seguito indicati, così come anche ritiene il
    Ministero dell’ambiente.
    Il ricorrente lamenta che le amministrazioni avrebbero omesso di compiere
    un’approfondita istruttoria, in esito alla quale sarebbe stato logico consentire
    l’esenzione dei veicoli con omologazione inferiore ad Euro 1 di interesse storico e
    collezionistico.
    Si premette che i veicoli in esame sono muniti del certificato di rilevanza storica
    rilasciato, nell’osservanza del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, da uno dei
    cinque enti tassativamente indicati dall’art. 60, Codice della strada, tra i quali si
    annovera il ricorrente.
    A sostegno della propria tesi, l’Automotoclub Storico Italiano – A.S.I. segnala,
    esponendo dati non contestati dall’amministrazione, che il numero dei veicoli
    muniti del certificato di rilevanza storica è molto ridotto rispetto al numero
    complessivo degli altri veicoli circolanti, atteso che i mezzi con valore storico in
    possesso dei requisiti richiesti sono, con riferimento all’anno 2019, 47.983, di cui
    39.577 auto, pari allo 0,009 del totale.
    Per quanto concerne la Regione Piemonte, nel cw territorio producono effetti i
    provvedimenti impugnati, circolano 6.599 veicoli di interesse storico o
    collezionistico su 768.217 mezzi con età superiore a venti anni.
    In effetti l’amministrazione, nella prospettiva di una compiuta valutazione delle
    specificità delle singole categorie di mezzi circolanti, avrebbe dovuto modulare
    diversamente le misure contenenti, tra l’altro, il divieto di circolazione introdotto,
    N. 01760/2023 REG.RIC.
    dal momento che la platea dei veicoli tutelati dall’ente ricorrente (che, in
    larghissima parte, sono utilizzati sporadicamente e non per usi quotidiani di
    spostamento per e dal luogo di lavoro o per esigenze della vita domestica) risulta
    in effetti molto esigua , sia in relazione al numero assoluto dei veicoli, che con
    riferimento a quelli con omologazione inferiore ad Euro 1, con la conseguenza che
    l’impatto preponderante sulla qualità dell’aria deriva per oltre il 99 % dai veicoli
    tradizionali.
    Nella valutazione comparativa e bilanciata di interessi e egualmente tutelati dalla
    Carta fondamentale e dalla normativa eurounitaria ( quello, prevalente, della
    salute, e quelli della libera circolazione, della proprietà e della tutela dei valori
    storico-culturali) ed in esito ad un’approfondita istruttoria, sarebbe stato possibile
    considerare nei loro aspetti peculiari i veicoli forniti di certificato di rilevanza
    storica, che avrebbero meritato una regolamentazione differenziata, anche con
    riferimento al loro limitato impiego nell’arco del periodo di riferimento.
    E ciò anche per il loro valore storico-culturale e le conseguenze, dirette ed indotte,
    derivanti sul tessuto economico del territorio regionale dal loro utilizzo.
    Secondo le argomentazioni del ricorrente (e l’amministrazione non ha mosso
    obiezioni decisive al riguardo), risulta dimostrato che l’impatto emissivo dei veicoli
    storici, soprattutto in considerazione del loro limitato utilizzo nel tempo, è da
    ritenersi scarsamente apprezzabile, sia in termini assoluti che relativi, in rapporto
    alle componenti inquinanti prodotte dai restanti mezzi circolanti.
    Nel quadro delle considerazioni che precedono, i provvedimenti impugnati non
    risultano adeguatamente proporzionati rispetto all’obiettivo di contenere e ridurre
    sul territorio le componenti inquinati in atmosfera”.
  5. Al citato giudizio, come visto avente ad oggetto l’impugnazione di atti regionali,
    veniva riunito – per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva – quello iscritto al
    n. R.G. 1778/2023, proposto dai medesimi ricorrenti per l’annullamento:
  • della deliberazione della Giunta Capitolina di Roma del 10 novembre 2022 n. 371,
    prot. RC n. 32195/2022 avente ad oggetto “Provvedimenti permanenti,
    N. 01760/2023 REG.RIC.
    programmati ed emergenziali (nuovo Piano di Intervento Operativo) per la
    prevenzione e il contenimento dell’inquinamento atmosferico: ridefinizione del
    perimetro della ZTL FASCIA VERDE e della regolamentazione” nelle parti in cui
    approvava le seguenti misure di limitazione permanenti e programmate per la
    prevenzione e il contenimento dell’inquinamento atmosferico:
    1) “1.1 divieto permanente di accesso e di circolazione all’interno della ZTL
    Fascia Verde (Allegato I) dal lunedì al sabato (24h/24h), con esclusione della
    domenica e dei giorni festivi infrasettimanali, per le seguenti tipologie veicolari:
    1.1.1 dal 15 novembre 2022 per a) autoveicoli alimentati a gasolio Pre-Euro 1,
    “Euro 1”ed Euro 2” b) autoveicoli alimentati a gasolio Euro 3 e c) ciclomotori e
    motoveicoli alimentati a benzina “Pre-Euro 1” ed “Euro1 e a gasolio “Pre-Euro
    1”, Euro 1” ed “Euro 2””; essendo stata prevista all’Allegato II una deroga
    /esenzione limitatamente ai soli “6. Veicoli d’epoca di cui all’art. 60 del D.Lgs. n.
    285/192 e ss.mm.ii. solo in occasione di eventi autorizzati dagli organi
    competenti”;
    2) all’Allegato III, un divieto di circolazione in ZTL Fascia Verde dalle ore 7.30
    alle ore 20.30 di tutti i giorni, festivi compresi, ai motoveicoli ed alle autovetture di
    interesse storico e collezionistico di cui all’articolo 60 del Codice della Strada, nelle
    ipotesi di adozione delle misure di Livello I e II;
  • dell’ordinanza del Sindaco di Roma Capitale n. 191 del 2 dicembre 2022, prot.
    NA/2022/0016700 avente ad oggetto “Adozione di nuove misure per il
    miglioramento della qualità dell’aria: divieto della circolazione per i veicoli più
    inquinanti nell’area coincidente con la nuova ZTL “Fascia Verde”” nella parte in
    cui “in esecuzione della deliberazione di Giunta Capitolina n. 371 del 10 novembre
    2022, con efficacia immediata” ordinava “di vietare fino al 28 FEBBRAIO 2023
    l’accesso e la circolazione dalle ore 00.00 alle ore 24.00, dal lunedì al sabato (ad
    esclusione dei giorni festivi infrasettimanali) nell’area del territorio di Roma
    Capitale delimitata dal perimetro coincidente con quello della nuova Z.T.L.
    N. 01760/2023 REG.RIC.
    “Fascia Verde” (di cui alla D.G.C n. 371 del 10 novembre 2022)….alle seguenti
    categorie veicolari: a) autoveicoli alimentati a gasolio Pre-Euro 1, “Euro 1”ed
    Euro 2”; b ) autoveicoli alimentati a gasolio Euro 3 e c) ciclomotori e motoveicoli
    alimentati a benzina “Pre-Euro 1” ed “Euro1 e a gasolio “Pre-Euro 1”, Euro 1”
    ed “Euro 2””, con esenzione e deroga solo per i “6. 4 Veicoli d’epoca di cui
    all’art. 60 del D.Lgs. n. 285/192 e ss.mm.ii. solo in occasione di eventi autorizzati
    dagli organi competenti”;
  • nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, anche se non
    conosciuto.
  1. Con successivi ricorsi per motivi aggiunti veniva altresì chiesto l’annullamento
    sia della successiva ordinanza del Sindaco di Roma Capitale n. 27, del 28 febbraio
    2023, prot. NA/2023/0004679, di proroga del precedente regime dal 1° MARZO
    fino al 30 GIUGNO 2023; sia della ulteriore ordinanza del Sindaco di Roma
    Capitale n. 76 del 30 giugno 2023, prot. NA/2023/0014920, di nuova proroga del
    regime in vigore dal 1° luglio al 31 ottobre 2023.
  2. In via generale deducevano, in punto di diritto, i seguenti motivi di gravame:
    1) “Violazione e falsa applicazione delle disposizioni degli articoli 17, 24 e 25
    delle Norme Tecniche di Attuazione dell’“Aggiornamento del Piano di
    Risanamento della Qualità dell’Aria (PRQA)” approvato con deliberazione del
    Consiglio Regionale del Lazio n. 8 del 5 ottobre 2022 – difetto di istruttoria –
    eccesso di potere per irragionevolezza nonché travisamento ed erronea valutazione
    dei fatti – illogicità ed irrazionalità manifesta ed errore nei presupposti – – carenza
    di motivazione – lesione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza e dei diritti
    costituzionalmente garantiti di libera circolazione, uguaglianza e proprietà”, atteso
    che la Giunta Capitolina e poi il Sindaco di Roma Capitale avevano
    irragionevolmente deliberato tutta una serie di limitazioni e divieti permanenti e
    programmati addirittura più ampi (perché non solo era stato esteso il divieto senza
    alcuna differenziazione stagionale, ma era stato altresì inclusa la giornata del
    sabato) di quelli previsti nelle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.Q.A., alla
    N. 01760/2023 REG.RIC.
    stessa stregua in assenza di qualsiasi istruttoria e motivazione, stante il mero rinvio
    a questi ultimi.
    2) “Difetto di istruttoria – eccesso di potere per irragionevolezza nonché
    travisamento ed erronea valutazione dei fatti – illogicità manifesta ed errore nei
    presupposti – lesione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza”, riproponendo
    le analoghe censure svolte nel primo ricorso e evidenziando, in aggiunta, che su un
    totale di mezzi circolanti sul territorio di Roma Capitale al 31 dicembre 2021 pari a
    2.313.700, risultava che i veicoli di interesse storico e collezionistico con più di 20
    anni muniti di certificato di rilevanza storica e iscritti al PRA erano in totale solo
    14.483, ossia lo 0,29% del totale dei mezzi circolanti su Roma; i mezzi di interesse
    storico con più di 30 anni erano solo 1.853 autoveicoli ASI e 1.810 motoveicoli
    ASI, e cioè appena lo 0,073% del totale dei mezzi circolanti su Roma; infine, che i
    ciclomotori ultratrentennali dotati di certificato di rilevanza storica rilasciato da
    FMI erano circa 6.225 unità.
  3. Intervenivano ad adiuvandum l’associazione AUTOMOTOCLUB STORICO
    ITALIANO – A.S.I. nonché il Circolo Romano La Manovella intervento.
  4. Si costituiva in giudizio Roma Capitale chiedendo invece il rigetto del ricorso,
    e evidenziando che oltre alle già esposte ragioni ambientali e all’adempimento degli
    obblighi regionali e europei, in base alle disposizioni dettate dalla normativa
    tecnica di settore (d.m. 17/12/2009) non tutti i veicoli di interesse storico e
    collezionistico, in sede di revisione, sono sottoposti ai controlli sulle emissioni dei
    gas di scarico volte a verificare i limiti prescritti, ciò che giustifica limitazioni alla
    loro circolazione.
  5. Con una prima ordinanza cautelare n. 1612/2023 l’intestato T.A.R. rigettava
    l’istanza cautelare stabilendo come segue:
    “quanto al fumus boni iuris, che il giudizio necessita di un maggiore
    approfondimento nella sede di merito;
    quanto al periculum in mora, che ad un sommario esame proprio della presente
    N. 01760/2023 REG.RIC.
    fase non sia ravvisabile il lamentato danno grave e irreparabile, stante la
    possibilità – nelle more della definizione del merito della controversia – di
    provvedere altrimenti alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle vetture
    destinatarie (fra le altre) dei provvedimenti impugnati, conducendo i predetti
    presso officine site al di fuori della perimetrata fascia verde ovvero ivi recandosi
    nelle giornate ed orari consentiti”.
  6. Quindi, con una seconda ordinanza cautelare n. 4967/2023, emessa a seguito
    della proposizione di motivi aggiunti, l’intestato T.A.R. rigettava nuovamente
    l’istanza cautelare stabilendo:
    “quanto al fumus boni iuris, che il giudizio necessita di un maggiore
    approfondimento nella sede di merito;
    quanto al periculum in mora, che ad un sommario esame proprio della presente
    fase non sia ravvisabile alcun danno grave e irreparabile per le seguenti ragioni:
    I ricorrenti, al pari di altri proprietari di mezzi particolarmente inquinanti,
    possono utilizzarli all’interno della c.d. Fascia Verde nei limiti giornalieri e orari
    stabiliti dai provvedimenti impugnati, non essendo stabilito un assoluto divieto di
    circolazione;
    I ricorrenti possono soccorrere ai richiamati interventi di manutenzione (ordinaria
    o straordinaria) conducendo il proprio mezzo inquinante presso officine poste al di
    fuori della c.d. Fascia Verde;
    L’accesso alla c.d. Fascia Verde è, condivisibilmente, consentito solo a
    determinate categorie di vetture che assolvono a funzioni di interesse pubblico
    (veicoli muniti di contrassegno disabili; servizio di polizia e sicurezza urbana;
    trasporto pubblico; raccolta rifiuti; contrassegni istituzionali);
    L’accesso alla c.d. Fascia Verde è altresì consentito ai veicoli d’epoca di cui
    all’art. 60 del c.d. Codice della Strada (di cui all’odierna controversia) solo in
    occasione di eventi autorizzati dagli organi competenti.
    Ai veicoli di cui all’art. 60 d.lgs. 285/1992 viene quindi accordato un regime di
    deroga parziale laddove prendano parte ad eventi autorizzati dall’autorità
    N. 01760/2023 REG.RIC.
    pubblica (es. manifestazioni, gare, mostre) poiché è specificamente in tale
    frangente che è dato apprezzarne il valore storico artistico; mentre nel loro utilizzo
    quotidiano, invece, ad assumere rilevanza è la circostanza che si tratti di veicoli
    particolarmente inquinanti”.
  7. Con successiva ordinanza cautelare n. 2175/2023 il Consiglio di Stato, Sezione
    Quarta, accoglieva l’appello cautelare e, senza sospendere gli atti impugnati, “ai
    fini della sollecita definizione del giudizio nel merito ex art. 55, comma 10, c.p.a”.,
    ribadiva pedissequamente quanto già statuito nella citata ordinanza n. 2174/2023.
  8. Ai citati ricorsi veniva altresì riunto – per connessione oggettiva – il giudizio
    iscritto al n. R.G. 6019/2023 proposto dalle Associazioni Automotoclub Storico
    Italiano – A.S.I, Registro Storico Lancia – Lancia Club, Registro Fiat Italiano e
    Registro Italiano Alfa Romeo – enti senza scopo di lucro preposti alla tenuta dei
    Registri di iscrizione dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e
    collezionistico ex art.. 60, comma 4, Codice della Strada – i quali chiedevano, con
    ricorso introduttivo e con motivi aggiunti, l’annullamento degli stessi atti della
    Regione Lazio e di Roma Capitale già impugnati negli altri giudizi riuniti.
  9. Deducevano in punto di diritto i seguenti motivi di gravame:
    1) “Violazione di legge in relazione agli articoli 47, 59 e 60 del d. lgs. n. 285 del
    1992 (“Codice della Strada”). Violazione della Direttiva UE 2014/45; dell’art. 1,
    comma 232, della l. n. 190 del 2014”, attesa l’automatica e immotivata
    ricomprensione (rectius, equiparazione) della categoria dei veicoli d’interesse
    storico e collezionistico, come individuata dalle citate disposizioni, nell’ambito dei
    veicoli con omologazione inferiore ad euro 1, con analoga e automatica
    applicazione dei divieti di circolazione introdotti ai diversi livelli amministrativi.
    2) “Difetto di motivazione. Illogicità e palese contraddittorietà interna. Eccesso di
    potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere sotto il profilo della
    irragionevolezza e della lesione del principio di proporzionalità e adeguatezza”, in
    funzione dell’obliterazione dell’esiguo numero dei veicoli storici, irrisorio rispetto
    N. 01760/2023 REG.RIC.
    al complessivo parco circolante (nella città di Roma, in particolare, pari a 9.945
    unità, ossia lo 0,83% degli ultraventennali non iscritti nei registri di cui all’art. 60,
    comma 4, CdS, e allo 0,25% del totale).
    3) “Illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione dell’art. 1, primo
    protocollo addizionale alla CEDU. Violazione degli articoli 3 e 42 Cost. Violazione
    dell’art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea”.
    4) “Ulteriori profili di autonoma illegittimità dei provvedimenti capitolini
    disponenti maggiore aggravio delle misure dettate in sede regionale. Violazione di
    legge in relazione alle disposizioni (artt. 47, 59 e 60) del codice della strada.
    Difetto di motivazione. Difetto di istruttoria. Eccesso di potere per
    irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza”,
    atteso che oltre a condividere le medesime ragioni di illegittimità degli atti
    regionali presupposti, i provvedimenti di Roma Capitale erano inficiati da ulteriori
    vizi propri nella parte in cui disponevano addirittura l’aggravamento delle misure
    limitative della circolazione dei veicoli storici.
  10. Intervenivano in giudizio ad adiuvandum la FEDERAZIONE
    MOTOCICLISTICA ITALIANA e la Scuderia Romana La Tartaruga.
  11. Viceversa interveniva ad opponendum il Codacons e l’ASSOCIAZIONE
    ARTICOLO 32-97 – Associazione italiana per i diritti del malato e del cittadino.
  12. Si costituivano altresì in giudizio la Regione Lazio e Roma Capitale chiedendo
    il rigetto del ricorso (per ragioni di sintesi si rinvia al contenuto delle relative
    memorie, tenuto conto di quanto già in precedenza esposto).
  13. All’udienza del 11 ottobre 2023 tutti i giudizi venivano chiamati, riuniti e
    trattenuti in decisione.
    DIRITTO
    23.Tutti i ricorsi in epigrafe, riuniti in funzione della connessione oggettiva e
    soggettiva parziale, sono fondati, nei sensi di seguito precisati, e devono essere
    accolti.
    N. 01760/2023 REG.RIC.
  14. In limine litis deve rilevarsi l’infondatezza dell’eccezione di difetto di
    legittimazione attiva sollevata dalla Regione Lazio nel giudizio portante (R.G. n.
    1760/2023) nei confronti del ricorrente Enrico Mormino.
    In tal senso depone, infatti, la lettera delle Norme Tecniche di Attuazione del
    P.R.Q.A, che agli articoli impugnati testualmente prevede che “E’ prevista una
    limitazione della circolazione” (art.17) oppure “Nel territorio di Roma Capitale è
    interdetta la circolazione” (artt. 24 e 25), con la conseguenza che gli atti regionali
    in questione devono certamente ritenersi impugnabili, anche in via immediata e
    autonoma, dal singolo interessato (nella fattispecie, residente nel territorio di Roma
    Capitale) perché aventi natura non già programmatica ma normativa con effetti
    diretti.
  15. Ciò premesso sul piano processuale, nel merito tutti gli atti impugnati risultano
    viziati – al presente vaglio, più approfondito rispetto alla sede sommaria propria del
    momento cautelare – sotto i denunciati profili del difetto di istruttoria e della
    violazione del principio di proporzionalità.
    Condivisibili risultano infatti le argomentazioni, approfondite ed esaustive, del
    Consiglio di Stato svolte nelle ordinanze cautelari n. 2174 e 2175 del 2023, emesse
    proprio nel corso dei presenti giudizi riuniti, alle quali si rinvia ai sensi dell’art. 74
    c.p.a (secondo cui “nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza […] il giudice
    decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può
    consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo
    ovvero, se del caso, ad un precedente conforme”).
    Senza ripetere infatti quanto ivi già statuito (e in precedenza riportato), deve nella
    presente sede aggiungersi soltanto che i denunciati vizi (difetto di istruttoria e di
    proporzionalità) emergono in modo evidente – su di un piano (già) di impostazione
    generale – nel momento in cui gli atti impugnati (regionali e comunali) parificano
    de plano, in punto di regime di circolazione, i veicoli di interesse storico e
    collezionistico iscritti nei registri di cui all’art. 60 del codice della strada (nonché,
    per relationem, i ciclomotori ultratrentennali dotati di certificato di rilevanza
    N. 01760/2023 REG.RIC.
    storica) ai veicoli “inquinanti” meramente appartenenti alle classi di omologazione
    euro 0, 1, 2 e 3, non dotati di alcuna iscrizione in registri né muniti di alcun
    certificato attestante la storicità.
    Deve viceversa rilevarsi che – come noto – non è sufficiente il mero decorso del
    tempo (venti o trenta anni) affinché un veicolo possa ottenere l’iscrizione in uno dei
    registri di cui all’art. 60 del CdS o un certificato di storicità della F.M.I, posto che i
    vari regolamenti delle associazioni ricorrenti nonché, ancor prima il d.m. 17
    dicembre 2009, dettano una disciplina molto rigorosa quanto ai requisiti richiesti e
    in punto di svolgimento della verifica da parte di un esaminatore che attesti la
    persistente autenticità del veicolo (originalità delle componenti) e tenuta (stato di
    conservazione); il che esclude in radice, come anticipato, che al mero decorso del
    tempo consegua l’iscrizione dei registri in questione.
    Da ciò ne deriva che il numero (allo stato ancora) esiguo di veicoli di interesse
    storico o collezionistico, ivi inclusi gli anzidetti ciclomotori storici, riferibili al
    territorio delle amministrazioni resistenti, e il loro ontologico utilizzo limitato nel
    tempo, impone sul piano istruttorio che questi ultimi siano soggetti a un regime
    differenziato e più specifico – alla stessa stregua di quanto previsto dal codice della
    strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285), che prevede appunto una
    disciplina ad hoc- che coniughi il valore dell’ambiente con quello, di livello
    altrettanto costituzionale, della tutela dei valori storico-culturali (id est, del
    collezionismo storico).
    In particolare la citata irragionevole parificazione (ossia la non proporzionalità
    della disciplina impugnata) e la mancanza di una base istruttoria emerge con
    evidenza nel momento in cui per gli autoveicoli “storici” non è stata prevista alcuna
    distinzione tra periodi dell’anno (autunno/inverno – primavera/estate) come invece
    avvenuto per i veicoli appartenenti alle classi di omologazione euro 4; né è stato
    previsto un sistema di ingressi contingentato o un numero di km percorribili (come
    previsto da altre amministrazioni); né, infine, si è tenuto conto della distinzione tra
    N. 01760/2023 REG.RIC.
    veicoli storici ventennali e ultratrentennali.
    Gli atti impugnati, difatti, ne hanno inibito la circolazione dal lunedì al venerdì (e
    anche il sabato per Roma Capitale) di tutto l’anno durante tutto l’arco temporale
    solare.
    A maggior ragione l’illegittimità emerge con riferimento ai motoveicoli e ai
    ciclomotori storici, per i quali è stata prevista una interdizione totale.
    E così risultano illegittimi certamente gli artt. 17, 24, 25 e 29, quest’ultimo
    limitatamente alle misure di I Livello, delle N.T.A. del P.R.Q.A. della Regione
    Lazio nonché gli Allegati I, II e III limitatamente alle Misure di I Livello, della
    Deliberazione n. 371 del 10 novembre 2022 della Giunta Capitolina di Roma
    Capitale (nonché in parte qua, in via derivata, le successive ordinanze sindacali
    impugnate con motivi aggiunti, che di fatto hanno prorogato tale restrittivo e
    indiscriminato regime anche nel periodo primaverile ed estivo).
    Considerazioni che si appuntano a maggior ragione – come visto – agli atti
    impugnati di Roma Capitale, considerato che questi ultimi prevedono, come
    correttamente dedotto dalle parti ricorrenti, un regime ancora più rigido di quello
    regionale, senza alcuna ulteriore base istruttoria “rafforzata” (rispetto a quella che
    sarebbe stata necessaria da parte dell’ente regionale) essendosi ivi limitati al mero
    richiamo formale delle fonti sovraordinate.
  16. Diversamente, viceversa, deve ritenersi con riferimento alle Misure di II livello
    previste negli atti impugnati, posto che ivi si prevedono misure temporanee che si
    applicano a tutti i veicoli (esclusi quelli elettrici) criticità di natura emergenziale.
    Ci si riferisce nello specifico alle misure rispettivamente previste dall’art. 29 delle
    N.T.A. regionali, rubricato “Provvedimenti di carattere emergenziale”,
    relativamente alle sole Misure di II Livello nonché dall’Allegato III della
    Deliberazione n. 371 del 10 novembre 2022 della Giunta Capitolina, relativamente
    alle Misure di II livello, le quali dettano misure emergenziali legate alla durata della
    criticità, essendo adottabili solo in situazioni di perdurante accumulo degli
    inquinanti (nel caso di Roma Capitale, dopo 10 giorni consecutivi di superamento
    N. 01760/2023 REG.RIC.
    dei valori di riferimento).
    In tal caso, infatti, risulta ragionevole e proporzionale estendere tali misure anche ai
    veicoli “storici”, tenuto conto che si applicano, sempre nel caso di Roma Capitale,
    anche ai veicoli a gasolio appartenenti addirittura alla classe di omologazione euro
    5 e 6.
    Né in tale specifico ambito era necessaria una istruttoria per i veicoli storici,
    essendo nelle fattispecie emergenziali preminente, certamente e sempre, l’interesse
    alla tutela dell’ambiente e della sua salubrità.
  17. In ragione di quanto complessivamente esposto, quindi, i ricorsi introduttivi dei
    giudizi riuniti nonché quelli per motivi aggiunti devono essere parzialmente accolti
    con conseguente annullamento degli atti impugnati (in particolare: degli artt. 17, 24,
    25 e 29, limitatamente alle misure di I Livello delle N.T.A. del Piano Regionale per
    la Qualità dell’Aria; degli Allegati I e II e III relativamente alle Misure di I Livello,
    di cui alla Deliberazione n. 371 del 10 novembre 2022 della Giunta Capitolina;
    nonché, infine, delle Ordinanze del Sindaco di Roma Capitale n. 27 del 28 febbraio
    2023 e n. 76 del 30 giugno 2023 nella parte in cui prorogano sic et sempliciter il
    regime di divieti e interdizione previsto dalla citata deliberazione n. 371)
    limitatamente ai veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all’art. 60 del
    codice della strada e ai ciclomotori ultratrentennali dotati di certificato di rilevanza
    storica.
    I citati ricorsi devono invece essere rigettati nella parte in cui si chiede
    l’annullamento anche delle Misure di II Livello rispettivamente previste dall’art. 29
    delle N.T.A. della Regione LAZIO e dalla Deliberazione n. 371 del 10 novembre
    2022 della Giunta Capitolina di Roma Capitale.
  18. Atteso l’esito complessivo del giudizio e la complessità della vicenda si ritiene
    che ricorrano giusti motivi per disporre la compensazione tra tutte le parti delle
    spese di lite.
    P.Q.M.
    N. 01760/2023 REG.RIC.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta),
    definitivamente pronunciando sui ricorsi riunti e i relativi motivi aggiunti, come in
    epigrafe proposti, li accoglie parzialmente nei limiti di cui in motivazione, con
    conseguente annullamento, in riferimento ai soli veicoli di interesse storico e
    collezionistico di cui all’art. 60 del codice della strada e ai ciclomotori
    ultratrentennali dotati di certificato di rilevanza storica:
  • degli artt. 17, 24, 25 e 29, quest’ultimo limitatamente alle misure di I Livello delle
    N.T.A. del Piano Regionale per la Qualità dell’Aria;
  • degli Allegati I, II e III, quest’ultimo relativamente alle Misure di I Livello, di cui
    alla Deliberazione n. 371 del 10 novembre 2022 della Giunta Capitolina;
  • nonché, infine, delle Ordinanze del Sindaco di Roma Capitale n. 27 del 28
    febbraio 2023 e n. 76 del 30 giugno 2023.
    Rigetta tutti i ricorsi con riferimento alle Misure di II Livello previste dall’art. 29
    delle N.T.A. regionali e dalla Deliberazione n. 371 del 10 novembre 2022 della
    Giunta Capitolina di Roma Capitale.
    Spese di lite compensate.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
    Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 con
    l’intervento dei magistrati:
    Leonardo Spagnoletti, Presidente
    Francesco Elefante, Consigliere, Estensore
    Ida Tascone, Referendario
    L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
    Francesco Elefante Leonardo Spagnoletti
    N. 01760/2023 REG.RIC.
    IL SEGRETARIO

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