Redazione
Viterbo,19.9.23
Certa stampa online cittadina per aver pubblicato ripetutamente un video che mostra un agente delle forze dell’ordine in atto mettere a posto un individuo che si era messo nelle condizione di doverlo essere, ha certamente violato il segreto istruttorio che deve essere imposto in ogni fatto che possa poi avere una valenza probatoria in un processo.
Per i fatti riferiti come accaduti in Castiglione in Teverina a metà agosto scorso, allorchè nell’intervento dei Carabinieri chiamati da una cittadina che aveva avuto paura del comportamento di un uomo, quest’ultimo aveva denunciato di essere stato picchiato dal Maresciallo ed averne subito conseguenze fisiche, nonchè pure di essere stato soggetto di stalking. quando il militare, nell’esercizio delle sue funzioni, aveva chiesto al medico di accertarne le condizioni psichiche ritenute pericolose per la collettività.
L’avvocato del “danneggiato” di questa normale attività di polizia, ha diffuso il video registrato sulla porta della abitazione del cliente mediante la quale,solo, si vede che un maresciallo alza una mano per scansarsi dalla furia del soggetto che lo aveva apostrofato con male parole.
La denuncia dell’uomo, pervenuta alla Procura della Repubblica di Viterbo ed affidata alla sost.PM Eliana Dolce, ha per prova questo video, che appunto rappresenta il fatto che l’avrebbe reso parte offesa. , precisamente, ad uno schiaffo. Bene, innanzitutto se si parla di schiaffo, si è dinanzi al reato di “percosse” (art.581 cp) in questo caso in nessuno dei casi in cui non sia applicabile perchè non costitutivo di un altro più grave reato. Poi, se veramente si sia verificato un atto ritenuto offensivo per taluno praticato da un tutore dell’ordine, vale il principio dell’attività compiuta dalla pubblica amministrazione, cioè con la presunzione di liceità.
Aver pubblicato e ripubblicato sui media un video abusivamente realizzato che può far prova in un procedimento penale, lo è stato solo per motivi politici, cioè, per screditare l’azione dei tutori dell’ordine, nella specie, dei Carabinieri.
Poi, addirittura, segnalare, (ma con quale autorità ?) che a distanza di giorni non sia siano presi provvedimenti a carico dell’agente colpevole di tanta energia verso un indagato, siamo al parossimo.
Conclusione: per chi compie la diffusione e pubblicazione di atti di un procedimento penale, la condotta è prevista e punita dall’art. 684 C.P.
Vediamo cosa poi succede.