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“Attenti al lupo”, no, “all’Autovelox”. La Cassazione precisa.

Redazione

Viterbo, 7.10.22.

Con i lupi, a giudicare i molti avvistamenti e nessun danno alle persone, si può veramente dire che “Al lupo, al lupo” sia un modo di dire per allertare un pericolo che non esiste. Però, un lupo famelico, un trespolo metallico con accanto un’auto di servizio di polizia, è un pericolo, e come !

L’autovelox, strumento nato per controllare che in particolari situazioni stradali venga dagli automobilisti osservato il limite di velocità imposto è diventato il bancomat dei comuni. I racconti di quanti “colpiti” dall’infernale attrezzo sono per lo più univoci: Apparato collocato in luogo nascosto, invisibile se non solo a pochi metri, postazione predisposta dove vige un ridicolo limite di velocità ed altre amenità.

Però la multa applicata è stata vera e reale.

La Suprema Corte di Cassazione in una sua recente ordinanza (4007/2022) è tornata in argomento ed ha precisato: “Le forze dell’ordine devono obbligatoriamente segnare la presenza dell’autovelox sia quando è fermo sia quando è in vettura civetta.” L’autovelox deve essere obbligatoriamente segnalato e gli automobilisti hanno l’obbligo e il diritto di sapere se se c’è nelle vicinanze, rivelando un principio definitivo. Con un pannello luminoso o un cartello, bisogna sempre avvisare della azione di un controllo elettronico della velocità. Altrimenti, la multa effettuata è nulla. Il lampeggiare delle forze dell’ordine non è tantomeno sufficiente.

La Cassazione rivela ebbene, che per le infrazioni con notifica istantanea dall’autovelox (il guidatore viene fermato) uguale per quelle che hanno come precetto l’invio in residenza del proprietario dell’auto. L’obbligo quindi di avvisare o notificare della capacità di un controllo anche se il suddetto dispositivo è all’interno di una vetture delle forze dell’ordine. Stiamo parlando della rinominata autocivetta, usata per vedere le infrazioni di nascosto.

Morale della favola, l’automobilista deve sapere sempre di essere avvisato: se l’autovelox è presente in costituzione fissa, o se è a bordo strada con degli agenti della polizia locale o se è nella vettura civetta in movimento (ossia nel controllo in “modalità dinamica” in movimento).

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