“Scorretto cancellare le corse senza informare i pendolari”. Così il Tar del Lazio ha dato ragione all’Antitrust che aveva inflitto, lo scorso luglio, una maxi multa da 3,6 milioni di euro all’Atac. È stato respinto dunque il ricorso dell’azienda di trasporti romana che gestisce anche la tratta ferroviaria Roma – Civita Castellana – Viterbo.
Per il Tar del Lazio infatti “non c’è dubbio – si legge sulla sentenza – che la carenza sistematica di corse nonché la mancata, tempestiva, informativa alla stessa utenza, in ordine alla probabilità che alcuni treni sarebbero stati soppressi, risultano idonee a fondare l’intervento di Agcm”.
L’autorità garante della concorrenza e del mercato ha scoperto, attraverso una serie di minuziosi controlli, che l’Atac dal 2010, e quindi da ben 7 anni, ”ingannava” i suoi utenti in merito all’offerta del servizio del trasporto ferroviario. In breve, l’azienda romana faceva mostra nelle stazioni e sui siti internet di orari e corse frequenti che, in realtà, non esistevano o venivano improvvisamente cancellate. Una beffa per i pendolari viterbesi e romani che, seduti sulla banchina, attendevano treni che non passavano e tra le mani un inutile biglietto acquistato dopo aver letto orari e corse inesistenti.
La maximulta si riferisce in particolare al servizio, “in regime di esclusiva dell’Atac lungo le direttrici Roma-Lido di Ostia, Roma-Civita Castellana-Viterbo, tra le due più importanti tratte pendolari italiane, e Roma Giardinetti-Pantano. Complessivamente – spiega il garante della concorrenza – un’area di circa 140 km in cui si muovono quotidianamente oltre 200mila utenti”.
I giudici dal Tar hanno quindi ritenuto che la maxi multa di 3 milioni e 600 mila euro sia condivisibile dopo aver osservato che “la soppressione delle corse ha sostanzialmente vanificato la valenza informativa dell’orario diffuso, dal momento che esso non ha molto spesso trovato corrispondenza con la reale consistenza del servizio di trasporto ferroviario effettivamente offerto da Atac in tutto il periodo oggetto di osservazione – infine – la carenza di diligenza di Atac, nel non informare in tempo utile il consumatore finale del servizio di trasporto reso per garantire allo stesso la possibilità di decidere di avvalersi di un sistema di trasporto alternativo e diverso da quello fornito dalla stessa Società, deve ritenersi rilevante ai fini sanzionatori”.