Novembre è ormai alle porte e nonostante il caldo e le belle giornate abbiano caratterizzato questo inizio d’autunno, la tramontana di questi giorni ci ha ricordato che il freddo è in agguato. E quando le temperature si irrigidiscono, si ripete il ‘’rito’’ dell’accensione dei termosifoni.
Periodi e orari di accensione del riscaldamento però non sono lasciati alla libera iniziativa dei singoli condomini in quanto una legge nazionale (legge numero 10 del 9 gennaio 1991 e del Dpr numero 412 del 26 agosto 1993 e successive modifiche) detta dei limiti finalizzati al risparmio energetico.
Cominciamo allora dalla data di accensione: dipende dalla zona climatica in cui è posizionato il Comune. Tutto il territorio nazionale, in tal senso, è stato suddiviso in 6 zone climatiche. Viterbo rientra nella zona D. Qui gli impianti di riscaldamento potranno essere accesi dal 1° novembre al 15 aprile per 12 ore al giorno. L’impianto va acceso dopo le 5 di mattino e spento entro le 23. Qualora vi sia un sistema di termoregolazione e contabilizzazione del calore, si può superare la limitazione delle 12 ore giornaliere di accensione.
Il sindaco può ampliare i periodi annuali e la durata giornaliera di accensione dei riscaldamenti, ma solo a fronte di comprovate esigenze. Inoltre, in presenza di situazioni climatiche, anche i singoli utenti o i condomìni possono attivare gli impianti, ma con durata giornaliera non superiore a 6 ore, vale a dire la metà di quella prevista a pieno regime.
Queste prescrizioni non si applicano agli edifici in cui vi sia permanenza di soggetti deboli, quali ospedali, case di cura, asili e scuole materne
L’ultima limitazione riguarda la temperatura: secondo la normativa vigente, la temperatura dei riscaldamenti delle abitazioni, scuole e uffici non può superare i 20 gradi, con una tolleranza di 2 gradi in eccesso. Questo limite è abbassato a 18 gradi per gli edifici adibiti ad attività industriali.