Intervenire con una legge per contrastare il fenomeno del cyberbullismo era necessario e doveroso. Si va a colmare un vuoto normativo che dura da anni su un tema complesso e delicato. La legge, grazie al lavoro svolto nelle commissioni congiunte Giustizia e Affari sociali, attribuisce importanza prioritaria all’educazione e alla prevenzione, ma prevede anche interventi sanzionatori, senza eccedere in norme repressive, soprattutto quando si tratta di minorenni, ma senza escludere la necessaria punizione, pur sempre finalizzata alla rieducazione e al recupero.
Il bullismo online provoca conseguenze che non riguardano unicamente la violenza fisica ma anche quella psicologica. La storia di Carolina, suicida a 14 anni, o della dodicenne di Pordenone che si lancia nel vuoto, e di Tiziana Cantone, la giovane donna di 31 anni che si è tolta la vita perché non ha retto l’urto della denigrazione e degli insulti sul web, è solo l’ultima di una serie di drammi sottaciuti.
Le vittime generalmente non parlano di ciò che subiscono, per vergogna o per paura, ma manifestano sintomi di disagio, ansia e depressione, isolamento, rifiuto di recarsi a scuola o di partecipare alle attività sportive, fino a giungere, nei casi estremi, a veri e propri tentativi di suicidio. E non dimentichiamo che il suicidio è per gli adolescenti la seconda causa di morte.
Importante, in questo senso, è una delle norme previste dalla legge, cioè l’oscuramento, la rimozione e il blocco dei contenuti di cyberbullismo attraverso un’istanza ai responsabili dei siti Internet, delle piattaforme telematiche e dei servizi di messaggistica o al Garante della privacy che può effettuare direttamente questi interventi se, entro 24 ore, non vi provvede il responsabile.
Le misure sanzionatorie comprendono l’ammonimento per rendere consapevoli i bulli e i genitori della gravità di un’azione, non liquidabile come “una ragazzata”. Non viene introdotto un nuovo reato ma è meglio precisato quali siano le circostanze aggravanti all’articolo 612-bis del codice penale (atti persecutori) quando è commesso con modalità informatiche quali lo scambio di identità, la divulgazione di dati sensibili, la diffusione di immagini private carpite con minacce e violenza.
Per contrastare in modo efficace bullismo e cyberbullismo occorre quindi un impegno condiviso da parte di molti soggetti, da concretizzarsi con un piano di azione integrato tra ministeri, organizzazioni, associazioni, scuola e servizi educativi, operatori dei servizi internet, polizia postale (che svolge un ruolo decisivo ed è sostenuto da un finanziamento ad hoc), Garante per la privacy, genitori e ragazzi stessi. Si prevede a tal fine l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio, di un tavolo tecnico avente anche il compito di realizzare un sistema di raccolta dati e monitoraggio, oltre a promuovere campagne di sensibilizzazione e formazione/informazione.
La legge individua anche un docente referente, modifica i regolamenti scolastici, introduce l’informativa alle famiglie, progetti di sostegno alle vittime e di recupero degli autori di bullismo, soprattutto attraverso attività riparative da svolgersi a scuola. Una educazione diffusa, tra gli adulti e tra i giovani, sui pericoli della rete e la conoscenza sul corretto e sicuro utilizzo degli strumenti telematici sono indispensabili ma, ancor più urgente e decisivo è – ha concluso Mazzoli – il supporto alla gestione della vita emotiva all’origine di questi comportamenti. Poiché è evidente che internet non è la causa, ma è solo un mezzo. Ciò che conta è l’uso che se ne fa.