“Come già comunicato nei giorni scorsi, il ministero delle Politiche agricole ha dichiarato l’esistenza del carattere di eccezionalità dell’infestazione da cinipide, che in questi ultimi anni ha duramente colpito la castanicoltura dei monti Cimini. In base a tale norma, le aziende agricole possono presentare domanda di indennizzo fino al 31 ottobre: tutte le informazioni si possono ricevere presso l’Area decentrata del settore Agricoltura di Viterbo (al numero 0761 298600) dove sono disponibili anche i modelli di domanda (indirizzo via Maresciallo Romiti 80)”. Ad intervenire sulla vicenda, che interessa molti produttori della Tuscia, è Enrico Panunzi (Pd), consigliere regionale e presidente della VI commissione.
“C’è da precisare inoltre – aggiunge Panunzi – come specificato nella relazione emanata dell’Area decentrata del settore Agricoltura di Viterbo e nella successiva nota esplicativa – documenti ufficiali inviati già a tutte le associazioni di categoria – che i dati di riferimento sulle produzioni e i prezzi medi del prodotto sono quelli relativi al triennio 2007 – 2008 – 2009, periodo questo che è risultato quello ultimo di normale ordinarietà, sia nelle quantità di prodotto raccolto che nei prezzi medi rilevati sul mercato delle castagne. Il periodo successivo non può essere e non sarà preso in considerazione, in quanto la maggiore propagazione del cinipide ha di fatto determinato delle consistenti perdite sia quantitative che qualitative dei raccolti. E’ una precisazione che va fatta perché dimostra quanto impegno ci sia stato da parte di tutte le strutture regionali e anche del sottoscritto per giungere a questo risultato, arrivato per la prima volta dopo anni dall’inizio dell’infestazione da cinipide. La Regione con una propria delibera, emanata dopo aver ascoltato le esigenze del territorio, si è inserita in un provvedimento ministeriale di più ampia portata, su cui non ha competenza, ma che ha comunque riconosciuto le istanze manifestate”.
Ancora l’esponente Pd: “Possono beneficiare degli interventi compensativi le imprese agricole in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2135 del Codice civile – ivi comprese le cooperative che svolgono l’attività di produzione agricola- e dell’iscrizione all’albo delle imprese agricole presso la Camera di Commercio che abbiano subito danni superiori al 30% della produzione lorda vendibile ordinaria. I beneficiari degli aiuti possono essere agricoltori singoli oppure l’associazione dei produttori (cooperative di produzione agricola) e l’aiuto complessivo (all’agricoltore o alla cooperativa) non deve, in nessun caso, superare le effettive perdite subite dall’agricoltore”.
La soglia del 30% si determina sulla base del confronto tra la produzione lorda ordinaria nell’anno oggetto di indennizzo e la relativa produzione annuale lorda in un anno normale. Quest’ultima si calcola prendendo come riferimento i prezzi medi e le rese medie, come detto, del triennio 2007- 2009. L’importo dell’aiuto pagabile, per evitare compensazioni eccessive, si calcola nel modo seguente: la produzione media del periodo normale moltiplicato il prezzo medio dello stesso periodo, da cui si sottrae la produzione effettiva nell’anno in cui si è verificato l’evento moltiplicata per il prezzo medio in quell’anno.
“Ai fini di determinare l’incidenza del danno – conclude Panunzi – bisogna riportare la produzione lorda vendibile media (rese medie e prezzi medi di vendita del triennio 2007-2009 con relativa documentazione) e la produzione lorda vendibile dell’anno colpito da evento calamitoso con relativa documentazione”.