La cosiddetta “Fideiussione omnibus” era una forma di garanzia largamente adoperata nel sistema bancario con cui un terzo garantiva illimitatamente un debito altrui. In altre parole, questo malcapitato si trovava a rispondere con tutto il suo patrimonio dei debiti della persona che garantiva.
Al giorno d’oggi questo è superato ormai da diversi anni in quanto la legge 154 del 1992 ha imposto di indicare sempre l’importo massimo garantito Questo comporta pertanto, che i contratti di finanziamento stipulati prima del 1992 e garantiti da questo tipo di fideiussioni sono illegittimi e pertanto possono benissimo essere contestati legalmente.
(Rubrica in collaborazione col commercialista Antonino Barone. Per maggiori chiarimenti contatta: E mail Telodicoio2015@libero.it
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