Attenti alla riduzione del 30% sulle multe ricevute se si paga entro 5 giorni dal momento della notifica. In effetti, sin da agosto 2013, è stata introdotta la norma che permette di usufruire di uno sconto del 30% con pagamento immediato. Ma questo sconto si applica solo sull’entità della sanzione e non, invece, alle spese fisse (spese di ricerca e notifica) che, nonostante siano di pochi euro, vanno pagate integralmente.
Accade che alcuni comuni (non quello di Viterbo) ci marciano in quanto non indicano sul bollettino di pagamento il costo complessivo, comprensivo della contravvenzione ridotta e delle spese fisse che restano inalterate. E questa insidia può costare il raddoppio del pagamento: e ciò solo per colpa di una differenza di pochi euro. Nel caso in cui non venga riportato correttamente il costo della multa, bisogna dunque munirsi di calcolatrice, detrarre il 30% della multa vera e propria e aggiungere i costi della spese accessorie, che non subiscono alcun tipo di decurtazione.
Ricapitolando, se il pagamento nei primi 5 giorni, scatta il beneficio dello sconto del 30%; dal 6° al 60° giorno si paga l’importo effettivamente indicato nel verbale (si tratta del cosiddetto pagamento in misura ridotta); dal 61° giorno in poi, la sanzione raddoppia in quanto, oltre ad essa, scattano la mora e gli interessi. Invece, capita spesso che il verbale indica solo il pagamento in misura ridotta; per cui, se il multato vuole avvalersi dello sconto del 30% nei primi 5 giorni, deve fare il calcolo da sé. Così non poche persone sbagliano perché applicano la decurtazione del 30% su tutto l’importo indicato in contravvenzione (comprensivo delle spese vive) e non solo sulla multa vera e propria. Risultato: al Comune non risulta pervenuto il versamento in modo corretto e, dopo il 60° giorno, invia all’automobilista la richiesta di pagamento pari al doppio della sanzione iniziale.
Un’interpretazione certo formalista e cieca, che è stata di recente bacchettata dalla Cassazione. In particolare, per i giudici della Suprema corte l’inesatto pagamento delle spese postali non può giustificare il raddoppio dell’originale sanzione, e ciò soprattutto perché, alla base dell’errore, c’è la buona fede del cittadino. La Cassazione ha così sradicato la tradizione di molti Comuni di subordinare una pretesa esosa “al mancato versamento integrale di una somma che va oltre al pagamento in misura ridotta e che ingloba le spese nella sanzione”.
La stragrande maggioranza dei comuni. comunque, non ha ancora recepito tale indicazione e continua a fare come sempre ha fatto, calpestando i diritti dei cittadini e marciando sulla scarsa informazione di questi ultimi e, soprattutto, sull’assenza di trasparenza all’interno delle indicazioni contenute nella contravvenzione. Insomma, uno studiato modo per far cadere in errore gli automobilisti e incassare qualche euro in più.