Nella “Relazione sulla gestione finanziaria degli enti territoriali 2013” della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, la parte che si occupa delle Unioni di Comuni presenta delle interessanti analisi dei dati da certificati di consuntivo e valutazioni sperimentali sul risparmio conseguito.
Se non si tenesse conto della parzialità dei dati desunti dall’esercizio 2013 di 370 Unioni, nonché dalla frammentarietà derivante dal diverso periodo di loro istituzione, le risultanze sarebbero clamorose. Infatti “i dati in sé depongono per la sostanziale irrilevanza ai fini di una efficace correzione degli andamenti di spesa corrente dei Comuni, attraverso la costituzione delle Unioni di Comuni”, come lapidariamente scrive la Corte. Riguardo alle spese correnti analizzate nei Comuni prima e dopo la costituzione delle Unioni, “si assiste ad una crescita della spesa totale per entrambe le categorie di enti, che non sembra in linea con la finalità di risparmio di spesa” Ancora rispetto al personale ed ad alcune funzioni amministrative: ” … se la spesa dei Comuni evidenzia risparmi quasi in tutte le funzioni (cedute) questi sono totalmente assorbiti dalle spese sostenute dalle Unioni…che di fatto superano, in alcuni casi in maniera notevole, le diminuizioni conseguite dai Comuni”. Ancora rispetto alla spesa sostenuta dai Comuni e dalle Unioni per prestazione di servizi: “supera sempre, per qualsiasi funzione, il valore delle spese che i Comuni sostenevano prima dell’istituzione delle Unioni”.
La Corte dei Conti, dopo un’articolata disamina, da tre indicazioni conclusive: i risparmi ottenibili non possono incidere in maniera significativa sui saldi di comparto; l’alto livello di rigidità organizzativa rende poco efficace questo metodo di razionalizzazione; la rilevazione della costante crescita della spesa rende poco probabile l’affidamento del contenimento della spesa alle Unioni di Comuni. Allora che considerazioni trarre da tutto ciò? Almeno due: la prima è che pur nella parzialità e difficoltà dell’analisi svolta, non sussiste per il modello Unione di Comuni quella ovvia, evidente e scontata capacità di razionalizzazione della spesa ai fini di un suo contenimento, tale da renderla prescrittiva come un farmaco salvavita. La seconda è che i continui ricorsi delle Regioni sulla obbligatorietà delle forme associative dei Comuni sono state sempre respinte dalla Corte Costituzionale (Sentenze : nn° 11/2010, 27/2010, 236/2013, 22/2014, 44/2014) legittimando la competenza dello Stato sul coordinamento della finanza pubblica di cui al comma terzo dell’art.117 della Costituzione, divenendo il contenimento della spesa pubblica la ratio fondante dei provvedimenti assunti dallo Stato. Ma se tale contenimento non c’è e non potrà esserci, come la Corte dei Conti sta dimostrando, anche le sentenze citate perdono di motivazione, restituendo ai Comuni la loro autonomia.
Chissà se le due autorevolissime Corti comunicando tra loro troveranno una sintesi che ci risparmi l’ennesimo certo rinvio dell’associazionismo obbligatorio e fallimentare?