16112024Headline:

La riforma costituzionale, spiegata bene

Come cambia il Parlamento dopo l'approvazione della legge alla Camera

Il ministro per le Riforme Maria Elena Boschi ieri alla Camera

Il ministro per le Riforme Maria Elena Boschi ieri alla Camera

Di riforme costituzionali si parla sin dagli anni ’80. Portarle a termine non è più una scelta rinviabile. Il sistema istituzionale è divenuto via via più complicato. Nella società attuale con un mondo sempre più interdipendente e un sistema economico più difficile, la pesantezza dell’apparato pubblico è diventato un limite che ha finito per contribuire al blocco del Paese. Il fattore tempo è diventato cruciale: la rapidità della risposta è importante quanto la qualità della stessa. Riformare la Costituzione significa costruire un accordo largo tra le forze politiche. Ieri alla Camera ci sono state le votazioni finali.

Per quanto riguarda l’organizzazione dei poteri il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica (art. 57). I consigli regionali e i consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono con metodo proporzionale i senatori fra i propri componenti (74) e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori (21). Ad ogni Regione è assegnato un numero di rappresentanti proporzionale alla propria popolazione, che non può essere inferiore a due. In particolare, però, con la riforma si supera il sistema del bicameralismo perfetto che negli anni ha spesso portato a un continuo rimpallo di norme tra una camera e l’altra, rallentando il sistema decisionale.

La riforma modifica anche la disciplina dei referendum. Per quanto concerne quello abrogativo (art. 75), sono previsti due diversi quorum di validità del voto: quando la proposta è stata sottoscritta da 500mila elettori è la maggioranza degli aventi diritto al voto, quando la proposta è stata sottoscritta da 800mila elettori è la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati. In entrambi i casi la proposta è approvata se ha raccolto il consenso della maggioranza dei voti validamente espressi. Relativamente all’iniziativa legislativa popolare, è aumentato il numero degli elettori che devono sottoscrivere la proposta (da 50mila a 150mila), poiché è previsto che i Regolamenti parlamentari garantiscano tempi, forme e limiti della discussione e della deliberazione conclusiva di tali proposte.

Cambia anche l’elezione del presidente della Repubblica. Il Capo dello Stato è eletto dal Parlamento in seduta comune (che non è più integrato dai delegati regionali). La Camera dei deputati è intervenuta elevando il quorum funzionale previsto per l’ultimo scrutinio: per l’elezione del Capo dello Stato è infatti richiesta la maggioranza dei due terzi del collegio nei primi tre scrutini, quella dei tre quinti del collegio dal quarto al sesto scrutinio e la maggioranza dei tre quinti dei votanti (non più la maggioranza assoluta) dal settimo scrutinio in avanti (art. 83).

Il disegno di legge interviene sui compiti della Corte costituzionale, stabilendo che la Consulta si pronunci in via preventiva sulla legittimità costituzionale delle leggi che disciplinano l’elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, se adita con ricorso motivato sottoscritto da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o da almeno un terzo dei componenti del Senato. Il giudizio deve chiudersi entro trenta giorni dal ricorso; l’accertamento dell’illegittimità costituzionale impedisce la promulgazione della legge. Inoltre, la riforma – entro 30 giorni dalla data della sua entrata in vigore – sopprime il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel).

La costituzione

La costituzione

Per quanto riguarda il Titolo IV, la riforma prevede che le Province cessino di essere un’articolazione territoriale della Repubblica (art. 114) ed è abrogato ogni riferimento ad esse dal testo della Costituzione. Relativamente agli enti di area vasta, è prevista una competenza regionale ad eccezione dei profili ordinamentali generali dettati dal legislatore statale. Al contempo, il mutamento delle circoscrizioni delle Città metropolitane è stabilito con legge della Repubblica su iniziativa dei Comuni e dopo aver sentito la Regione.

Nel riparto della funzione legislativa tra Stato e Regioni, viene meno la legislazione concorrente (ai sensi della quale oggi lo Stato è chiamato a dettare i principi fondamentali della materia e le Regioni la normativa di dettaglio), si arricchisce il novero delle materie di competenza statale esclusiva (nei fatti una parte delle materie che oggi sono rimesse alla legislazione concorrente è trasferita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato) che in molti aspetti viene più puntualmente definita.

Il 27 gennaio 2015 il senato ha approvato la nuova legge elettorale, il cosiddetto Italicum. Ecco cosa prevede:

Premio di maggioranza e sbarramento. La lista che ha più del 40 per cento al primo turno (o che vince al ballottaggio) ottiene il premio di maggioranza: 340 seggi su 630. I 290 seggi che rimangono devono essere assegnati agli altri partiti. Lo sbarramento per entrare in parlamento è fissato al 3 per cento.

Collegi. Le 27 circoscrizioni attuali saranno sostituite da venti circoscrizioni elettorali, suddivise in cento collegi plurinominali. In ogni collegio, in media di circa seicentomila abitanti ciascuno, verranno presentate delle liste composte in media da sei candidati. In Trentino Alto Adige e nella Valle d’Aosta si voterà invece con i collegi uninominali.

Preferenze. Nella prima stesura della legge elettorale le liste erano bloccate, cioè i candidati erano eletti nell’ordine con cui erano presentati nella lista. Nella legge attuale è previsto che solo i capolista siano bloccati, mentre dal secondo eletto in poi ci sono le preferenze. Ogni elettore potrà esprimere al massimo due preferenze.

Multicandidature. I capolista potranno candidarsi in più di un collegio elettorale, fino a un massimo di dieci.

Voto di genere. Ogni elettore potrà esprimere massimo due preferenze, ma dovrà votare due candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza. È libero invece di esprimere una sola preferenza (o nessuna). Nell’ambito di ogni circoscrizione (che in parte coincide con le regioni) i capolista di un sesso non devono essere superiori al 60 per cento del totale.

Entrata in vigore. L’Italicum entrerà in vigore il primo luglio 2016 e si applica solo alla Camera, perché nel frattempo dovrebbe essere approvata la riforma costituzionale che eliminerà il bicameralismo.

Policy per la pubblicazione dei commenti

Per pubblicare il commenti bisogna registrarsi al portale. La registrazione può avvenire attraverso i tuoi account social, senza dover quindi inserire ogni volta login e password o attraverso il sistema di commenti Disqus.
Se incontrate problemi nella registrazione scriveteci webmaster@viterbopost.it

Pubblica un commento

Per commentare gli articoli, effettua il login attraverso uno dei tuoi profili social
Portale realizzato da