Diciamo la verità: ci abbiamo provato un po’ tutti… E talvolta anche con qualche buon risultato. Ma adesso bisogna stare decisamente piu attenti. No, nessun riferimento a tentativi di approccio con la vicina di casa prosperosa o con la collega procace: la materia del contendere è il contachilometri. Proprio lui: quello strumento al quale si tenta disperatamente di cancellare qualche decina di migliaia di chilometri in modo da scagliare un po’ di euri in piu al momento di vendere il nostro usatissimo catorcio che con grande fatica si riesce a definire ancora automobile. Già, perché se l’acquirente scopre l’inghippo e si accorge che abbiamo taroccato l’aggeggio, allora può rivolgersi al giudice per ottenere un risarcimento. Per quanto riguarda, gli acquisti effettuati da un rivenditore, la materia è regolata dal codice civile; più vaga la questione se l’affare veniva concluso tra privati. Ora le cose sono cambiate dopo una sentenza del tribunale di Arezzo.
La vendita di auto usate tra privati non dà diritto a garanzia specifica, salvo l’obbligo per il venditore di garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso cui è destinata (per esempio, il motore rotto) o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore (ed è proprio il caso del contachilometri riportante un chilometraggio inferiore rispetto a quello effettivo). Sono sostanzialmente di due tipi i risarcimenti a cui si ha diritto rivolgendosi appunto al giudice. Il primo si riferisce all’acquisto di un’auto usata da un rivenditore: se quest’ultimo ha barato sull’effettivo numero dei chilometri percorsi, ha ottenuto un prezzo maggiore di quello e dunque dovrà essere restituita all’acquirente la cifra pagata in più rispetto all’effettivo valore. Ma c’è una seconda voce che riguarda direttamente le compravendite tra privati. Si tratta di un risarcimento generico per il danno conseguente all’aver violato una norma del codice civile la quale impone, a chiunque si approcci alla stipula di un contratto, di mantenere un comportamento corretto e in buona fede. La quantificazione, in questo secondo caso, è più complicata e potrà essere stabilita in via equitativa dal giudice che dovrà tener conto non solo del comportamento scorretto ma anche, ad esempio, del danno subito dal compratore che magari aveva rinunciato ad un acquisto piu vantaggioso. Come che sia, meglio non provarci. Sempre.