L’impegno del governo è solenne: nel 2015 saranno cancellati tutti i contratti a progetto e saranno trasformati a tempo indeterminato. Ma siccome, come sempre, tra il dire e il fare con tutto quel che segue, ecco allora una misura – tampone per i lavoratori che, titolari di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, abbiano perso incolpevolmente la propria occupazione.
E’ stata infatti prevista una indennità mensile di disoccupazione, alla quale hanno affibbiato l’orrendo nome di dis-coll (che sta per disoccupazione e collaborazione). Si tratta di un provvedimento sperimentale, in attesa di decidere la sorte dei co.co.pro. Inoltre, esso è previsto in sostituzione della cosiddetta “una tantum” di cui i collaboratori a progetto hanno potuto usufruire fino al 2014. Possono beneficiare della dis-coll i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa (con o senza modalità a progetto), iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita Iva. Per usufruire del beneficio bisogna aver perso involontariamente l’occupazione nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre del 2015.
Per l’accesso alla prestazione è necessario che ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti: al momento della domanda di prestazione permanga lo stato di disoccupazione; possano essere fatti valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo tra il 1° gennaio dell’anno solare precedente e la cessazione dal lavoro; vi sia, nell’anno solare in cui si verifica la cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno a un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione. In questo modo, anche se solo nell’immediatezza della perdita del lavoro, il collaboratore potrà accedere all’indennità, in presenza degli altri requisiti, anche se il mancato versamento dei contributi da parte del committente non produce l’accredito della mensilità contributiva.
L’importo della dis-coll sarà pari al 75% del reddito mensile se uguale o inferiore a 1.195 euro mensili, mentre se fosse superiore l’indennità è incrementata di una somma pari al 25% del differenziale tra l’importo e il reddito medio mensile. L’indennità mensile non può in ogni caso superare, nel 2015, i 1.300 euro mensili, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente. Dal primo giorno del quinto mese di fruizione l’indennità è ridotta progressivamente nella misura del 3% al mese. Ovviamente, la perdita dello stato di disoccupazione comporta il venir meno dell’indennità. In particolare, qualora il beneficiario stipuli un contratto di lavoro subordinato, il datore di lavoro dovrà darne immediata comunicazione all’amministrazione e l’indennità verrà sospesa. Ma se il periodo di sospensione dura meno di cinque giorni l’indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa. Qualora, invece, il beneficiario intraprenda un’attività di lavoro autonomo, fatta salva la necessità di informare l’Inps di ciò, la dis-coll viene ridotta dell’80% se da tale attività deriva un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione.